Art. 21. Direttore generale 1. Il direttore generale ha funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Esercita i compiti attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili. 2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Egli redige e invia al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di Valutazione una relazione annuale sull'attivita' svolta. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, scegliendo tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico, regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. Il direttore generale puo' essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale venga conferito a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.