Art. 22. Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti e studentesse a livello di Ateneo. Le sue attivita' sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal rettore. 2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo per quanto attiene: a) allo statuto, al codice etico, alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse e alle loro modificazioni e integrazioni; b) al regolamento generale di Ateneo; c) agli ordinamenti didattici; d) all'attuazione del diritto allo studio; e) all'efficienza dei servizi; f) alle attivita' di tutorato e di orientamento; g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse; h) alle attivita' sportive studentesche. 3. E' organo deliberativo in merito alle attivita' culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi. 4. E' formato dagli studenti e dalle studentesse membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei consigli di Dipartimento, nel numero stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Elegge al proprio interno un presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti. 5. L'Universita' fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.