(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il Consiglio degli studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza,
organizzazione e coordinamento degli studenti e studentesse a livello
di Ateneo. Le sue  attivita'  sono  disciplinate  da  un  regolamento
approvato a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  ed  emanato  dal
rettore. 
    2. Il Consiglio e' organo consultivo  e  propositivo  per  quanto
attiene: 
      a) allo statuto, al codice etico, alla carta dei diritti e  dei
doveri degli studenti e  studentesse  e  alle  loro  modificazioni  e
integrazioni; 
      b) al regolamento generale di Ateneo; 
      c) agli ordinamenti didattici; 
      d) all'attuazione del diritto allo studio; 
      e) all'efficienza dei servizi; 
      f) alle attivita' di tutorato e di orientamento; 
      g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse; 
      h) alle attivita' sportive studentesche. 
    3. E' organo deliberativo in merito alle  attivita'  culturali  e
del tempo libero autogestite dagli studenti  e  dalle  studentesse  e
provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi. 
    4. E' formato dagli  studenti  e  dalle  studentesse  membri  del
senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei consigli di
Dipartimento,  nel  numero  stabilito  dal  regolamento  generale  di
Ateneo. Elegge al proprio interno un presidente, che lo rappresenta a
tutti gli effetti. 
    5. L'Universita' fornisce i supporti logistici necessari  per  il
funzionamento.