Art. 7. Codice etico 1. L'Universita' adotta un codice etico valevole per la comunita' universitaria, costituita da docenti, studenti e studentesse, personale tecnico-amministrativo, nonche' per tutti coloro che a vario titolo operano nell'Ateneo. 2. Il codice detta le regole di condotta da osservare nell'ambito della comunita', persegue ogni forma di discriminazione e di abuso, favorisce il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Il codice disciplina anche i casi di conflitto di interessi o di violazione della proprieta' intellettuale. 3. Il codice e le sue modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti il Comitato unico di garanzia, i Dipartimenti, il Consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico ed emanati con decreto dal rettore, che ne garantisce adeguata pubblicita' e la piu' ampia divulgazione nella comunita' universitaria. 4. L'inosservanza delle disposizioni del codice etico, qualora non assuma valenza disciplinare, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni, secondo la gravita' dell'infrazione e nel rispetto delle procedure di cui allo stesso codice: richiamo privato; richiamo pubblico; esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo per un periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente.