(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
                            Codice etico 
 
    1. L'Universita' adotta un codice etico valevole per la comunita'
universitaria,  costituita  da  docenti,  studenti   e   studentesse,
personale tecnico-amministrativo, nonche'  per  tutti  coloro  che  a
vario titolo operano nell'Ateneo. 
    2. Il codice detta le regole di condotta da osservare nell'ambito
della comunita', persegue ogni forma di discriminazione e  di  abuso,
favorisce il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti  individuali,
nonche' l'accettazione di  doveri  e  responsabilita'  nei  confronti
dell'istituzione di appartenenza. Il codice disciplina anche  i  casi
di  conflitto  di  interessi  o  di   violazione   della   proprieta'
intellettuale. 
    3. Il codice e le sue modifiche,  previo  parere  favorevole  del
consiglio di amministrazione, sentiti il Comitato unico di  garanzia,
i Dipartimenti, il  Consiglio  degli  studenti,  sono  approvati  dal
senato  accademico  ed  emanati  con  decreto  dal  rettore,  che  ne
garantisce adeguata pubblicita' e la piu'  ampia  divulgazione  nella
comunita' universitaria. 
    4. L'inosservanza delle disposizioni del  codice  etico,  qualora
non  assuma  valenza  disciplinare,  comporta  l'applicazione   delle
seguenti sanzioni, secondo la gravita' dell'infrazione e nel rispetto
delle procedure di cui allo stesso codice: richiamo privato; richiamo
pubblico; esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo per un
periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente.