Art. 11 Pubblicazione del provvedimento 1. Il provvedimento sanzionatorio e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all'art. 54-bis dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di piu' soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione. 2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente. 3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell'identita' del segnalante, puo' disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anche parzialmente anonima ovvero l'esclusione della pubblicazione.