Art. 12 Comunicazioni relative al procedimento 1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita': a) mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 2; b) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata all'Autorita'; c) nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.