Art. 13 Disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarita' ai sensi dell'art. 54-bis 1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis, i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza e di imparzialita' dei funzionari pubblici sono affidati all'ufficio, che svolge le attivita' istruttorie, ai sensi dei rispettivi regolamenti di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante come previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli uffici di vigilanza interessati per materia. Il dirigente informa il Consiglio dei casi nei quali richiede la collaborazione degli uffici di vigilanza suddetti. 2. In casi di particolare complessita', su richiesta del dirigente, il Consiglio puo' autorizzare la proroga dei termini previsti per il compimento degli atti del procedimento di vigilanza. 3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del dirigente e del dirigente dell'ufficio di vigilanza interessato.