Art. 10 
 
                   Collegamento tra comunicazioni 
 
  1. Deve essere indicato il  collegamento  tra  piu'  comunicazioni,
qualora: 
    siano  ravvisate  connessioni  tra  operazioni  sospette,   anche
imputabili a soggetti diversi; 
    si   ritenga   che   l'operazione   sospetta   costituisca    una
continuazione di operazioni precedentemente comunicate; 
    debbano   trasmettersi   ulteriori   documenti   in   ordine    a
un'operazione gia' comunicata.