(Relazione)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
            Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
                             di Crotone 
 
Prot. n. 257/2018/Segr. Sic./R                         30 luglio 2018 
 
                         All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno   
                         - Gabinetto - Uff. V Affari Territoriali     
                         (per il tramite della Segreteria Speciale)   
                         - Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
                         (Segr. Sic)                                  
 
                                                                 Roma 
 
 
Oggetto: Comune di Casabona (KR) - Commissione d'indagine ex  art.  1
comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n.356. 
 
 
  Con decreto n. 17102/128/97(11)-Uff V - Affari Territoriali dcl  12
gennaio 2018  il  Ministro  dell'Interno  ha  delegato  lo  scrivente
Prefetto ad esercitare i poteri di  accesso  e  di  accertamento  nei
confronti del Comune di Casabona (KR). 
  Con atto n.2018/f.176/Area 1 del  successivo  16  gennaio  2018  e'
stata, conseguentemente, nominata la  Commissione  di  accesso  e  di
accertamento per lo svolgimento  di  mirati  approfondimenti  atti  a
verificare la sussistenza di' elementi riconducibili ad infiltrazioni
o un condizionamento della vita  amministrativa  dell'Ente  da  parte
della criminalita' organizzata. 
  L'iniziativa ha avuto  impulso  dal  provvedimento  del  G.I.P.  di
Catanzaro emesso  il  28.12.2017,  pervenuto  a  quest'ufficio  il  9
gennaio 2018, con  il  quale,  nel  contesto  della  c.d  "Operazione
Stige",  il  OMISSIS  e'  stato  tratto  in  arresto  in   esecuzione
dell'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod.21 DDA - n.2600/15  RGGIP  e  n.171/17
RMC. Il ruolo di OMISSIS assume particolare importanza nella gestione
dell'Amministrazione Comunale: OMISSIS, e' stato eletto nella OMISSIS
OMISSIS OMISSIS, risultata vincitrice della  competizione  elettorale
per l'elezione del Sindaco di Casabona del OMISSIS. Nella circostanza
ha ottenuto OMISSIS preferenze,  risultando  il  consigliere  OMISSIS
nella competizione elettorale e rivelandosi, ovviamente, determinante
per la rielezione del OMISSIS. La Commissione (Relazione pag. 24) non
ha omesso di rilevare che il numero di voti ricevuti dall'interessato
OMISSIS. 
  Nel rinviare  per  i  dettagli  alla  relazione  della  Commissione
(Relazione pagg. 24 -26) si ritiene  opportuno  rappresentare  che  i
capi di imputazione erano individuati ai sensi dei seguenti reati: 
     -art. 416-bis commi 1,2,3,4,5 e 6 c.p. perche',  quale  semplice
appartenente, avrebbe messo a  disposizione  le  imprese  "OMISSIS  e
OMISSIS ", fittiziamente gestite da membri  della  propria  famiglia,
per le esigenze della cosca, e nella sua qualita' di  OMISSIS  Comune
di Casabona, avrebbe agevolato l'aggiudicazione di rilevanti  appalti
pubblici a imprenditori contigui alla cosca `ndrangherista; 
     -art.  81,110  12  quinquies,  primo  comma  legge  356/92,  con
l'aggravante dell'art. 7 del D.L. 152/91 ...perche', in  concorso,  e
con piu' azioni esecutive di una medesima disegno  criminoso,  poneva
in essere una serie di operazioni societarie e/o commerciali volte ad
attribuire fittiziamente ad altri la titolarita'  e/o  disponibilita'
di  quote  societarie,  denaro,  beni  e  altre  utilita',  di  fatto
riconducibili a OMISSIS e  se'  medesimo,  indiziati  di  appartenere
all'associazione di tipo  mafioso  di  matrice  `ndranghetistica  e/o
comunque sodali dell'associazione di 'ndrangheta  di  cui  al  locale
cirotano, al fine di eludere le disposizioni di legge in  materia  di
prevenzione patrimoniale, nonche' in materia di sequestro e  confisca
di proventi  riconducibili  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  con
costituzione di societa' aventi denominazione sociale "OMTSSIS "; 
  Lo scrivente Prefetto ha ritenuto  necessario  svolgere  un'attenta
verifica sull'azione amministrativa dell'Ente comunale, per cui si e'
dato corso alla procedura di accesso  agli  atti  amministrativi  del
Comune di Casabona ai sensi dell'art. 143 del d.lvo 267/2000. 
  La Commissione si e' insediata in data 17 gennaio 2018, e dopo aver
chiesto proroga  di  tre  mesi  per  approfondimenti  istruttori,  ha
depositato la relazione il 13 luglio u.s. 
  Il 30 gennaio 2018 il Tribunale di Catanzaro,  II  sez.  Penale  ha
annullato la  citata  ordinanza  del  G.I.P.  limitatamente  al  capo
d'imputazione di cui all'art. 416 bis  del  Codice  Penale,  ed  allo
stato OMISSIS non risulta sottoposto a regime  di  restrizione  della
liberta' personale. 
 
  Cenni sul comune di Casabona 
  La Commissione, dopo aver ricordato i presupposti  normativi  della
nomina, ed esaminata giurisprudenza  recente  e  rappresentativa  dei
poteri e limiti dell'attivita' ispettiva, ha concentrato  la  propria
attenzione su atti posti in essere dalla data della presa di possesso
delle  funzioni  istituzionali  da   parte   dell'attuale   compagine
amministrativa (25 maggio 2014), acquisendo copiosa documentazione  e
svolgendo audizione del Sindaco, anche nella  qualita'  rivestita  di
capo dell'Ufficio Tecnico Comunale (Relazione pag. 8). 
  Successivamente  ha  proceduto  ad  illustrare  importanti  aspetti
storico-archeologici, nonche' geografici del comune di Casabona,  che
pare aver assunto  il  nome  dal  latino  caseus,  ossia  l'attivita'
casearia di produzione di  formaggio.  Conta  2664  abitanti,  ed  ha
un'economia fondata sul settore primario, agricolo e  di  allevamento
del bestiame. 
 
  L'amministrazione comunale 
  Il Comune di Casabona e' retto da un'Amministrazione di  formazione
civica di orientamento politico di centro-sinistra, il cui Sindaco e'
Natale Carvello, confermato nella carica per il suo  secondo  mandato
consecutivo, a seguito delle elezioni amministrative  del  25  Maggio
2014. 
  Il Consiglio Comunale, eletto  in  tale  data  e'  composto  da  10
membri.  Nel  rinviare,  circa  la  sua  composizione,   i   rimpasti
amministrativi, e la Giunta, alla Relazione (pagg.  21-23),  si  deve
segnalare che il Sindaco, CARVELLO Natale e' anche  Responsabile  dei
Settori Tecnico ed Amministrativo ex  art.  107,  commi  2  e  3  del
T.U.E.L. 
  Particolare  attenzione  richiede  la  posizione  del  gia'  citato
OMISSIS coinvolto negli OMISSIS  relativi  alla  "Operazione  Stige".
Dalla Relazione emergono, a suo carico,  anche  alcuni  precedenti  e
pendenze  penali  per  OMISSIS  nonche'   un   notevole   numero   di
frequentazioni controindicate - la Commissione ne cita 25  (Relazione
pagg. 27 - 31) - con  pregiudicati  o  persone  ritenute  socialmente
pericolose a far data dal 1999 a tutto il 2017. Fra queste, a  titolo
esemplificativo, si segnala in data OMISSIS la sua presenza  a  bordo
di vettura in compagnia di OMISSIS gravato  da  precedenti  penali  e
quella in data OMISSIS in compagnia di  OMISSIS,  ritenuto  affiliato
all'ex "OMISSIS". Innumerevoli sono i controlli con  esponenti  della
famiglia OMISSIS, molti dei quali  allo  stato  detenuti,  senza  che
intercorra,  con  gli  stessi,  alcun  vincolo  di  parentela,   come
specificato dalla Commissione (Relazione pag. 31). 
  Si ritiene opportuno precisare, ad integrazione di quanto  esposto,
che nell'agosto del 2015, a seguito di richiesta formale  del  locale
Comando  Arma,  e'  stato  emesso  dalla  Questura  di   Crotone   un
provvedimento di  sospensione  di  attivita'  commerciale,  ai  sensi
dell'art. 100 del T.U.L.P.S., nei confronti del OMISSIS di  Casabona,
per  le  continue  ed  acclarate   frequentazioni   di   pregiudicati
all'interno della citata attivita' commerciale; proprio in  relazione
alla  documentazione  allegata  alla  proposta  di  sospensione   del
OMISSIS, si evincono contatti e frequentazioni quotidiane del OMISSIS
con tutti i componenti della famiglia OMISSIS. OMISSIS era  intestato
a tale OMISSIS autorizzato alla attivita'  di  pubblico  esercizio  e
somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Di  fatto,  tanto  nella
richiesta  del  locale  Comando  Arma,  quanto  nella  documentazione
allegata alla Relazione, emerge in  maniera  chiara  che  l'effettivo
gestore del locale fosse proprio OMISSIS. Tale assunto non  e'  stato
smentito, ne' risulta oggetto  di  qualche  precisazione  durante  il
procedimento amministrativo dell'atto  tanto  da  parte  del  OMISSIS
quanto del OMISSIS stesso. 
 
  Situazione ordine pubblico e il ruolo della famiglia OMISSIS 
  Dalla Relazione emerge la sanguinosa faida che negli  anni  '90  ha
interessato il  territorio  di  Casabona  per  il  conflitto  fra  le
famiglie OMISSIS ed OMISSIS che "hanno determinato nella cittadinanza
un fortissimo senso di omerta' tale da  cambiare  l'atteggiamento  di
fiducia nei confronti delle istituzioni e da rafforzare la sensazione
di paura e di "sottomissione" nei confronti  degli  esponenti  locali
della criminalita' organizzata" (Relazione pag. 35). 
  Il territorio ha subito un apparente periodo  di  tranquillita'  al
termine  dell'operazione  -  a  cura  della  D.D.A  di  Catanzaro   -
denominata "LAMPO", con l'emissione di  nove  ordinanze  di  custodie
cautelari a carico dei presunti mandanti ed esecutori di vari omicidi
succedutisi. Dopo un'ulteriore recrudescenza della  faida  all'inizio
del secolo attuale, ultimamente non si non si sono verificati episodi
particolarmente allarmanti dal punto di  vista  dell'ordine  e  della
sicurezza  o  che  comunque  possano  aver   destato   preoccupazioni
nell'opinione pubblica. 
  Oggi nel territorio di Casabona e' operante  il  sodalizio  mafioso
retto dalla OMISSIS con particolare riferimento ai  figli  OMISSIS  e
OMISSIS 
  La citata famiglia e' subordinata alla cosca cirotana "OMISSIS,  ed
  a sancire tale affiliazione si  rileva  che  il  OMISSIS  e'  stato
  OMISSIS dal noto pregiudicato cirotano OMISSIS, arrestato anch'egli
  nell'ambito dell'operazione "Stige"1 
 
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  1 L'equilibrio tuttora esistente, come emerge  a  pagina  37  della
 Relazione, si basa sul fatto che nel territorio  casabonese  non  vi
 sono rivali alla famiglia OMISSIS, ragione per cui e'  maggiore  nel
 paese la capacita' delinquenziale e di intimidazione della stessa. 
 
 
  Capostipite risulta  OMISSIS  imprenditore,  titolare  dell'omonima
ditta operante nel settore OMISSIS, positivo in  B.D.  SDI,  ritenuto
vicino alla locale consorteria di `Ndrangheta  denominata  "OMISSIS",
nonche' cognato di OMISSIS (la moglie di OMISSIS, OMISSIS, e' sorella
di "OMISSIS", moglie di OMISSIS, a sua volta esponente di vertice del
medesimo "clan" deceduto, unitamente ad altri, a seguito di attentato
di stampo mafioso in data OMISSIS). A suo carico risultano precedenti
per lesioni personali e minacce (anno 1973) e relativa condanna  a  2
mesi di reclusione; inosservanza  alle  disposizioni  della  custodia
giudiziaria (anno 1987); esercizio di una cava in zona  sottoposta  a
vincolo paesaggistico ambientale (anno 2004); calunnia  (anno  2005);
produzione  e  traffico   illecito   di   sostanze   stupefacenti   e
ricettazione (anno 2008). Si rinvia alla Relazione (pagg. 38 -39) per
approfondimenti e frequentazioni controindicate, in  particolare  con
esponenti dell'ex clan "OMISSIS". 
  Primo  figlio  di  OMISSIS  e'  OMISSIS,  attualmente  detenuto  in
  esecuzione all'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod. 21 DDA - n.2600/15  RGGIP
  e n.171/17 RMC, emessa in  data  28/12/2017  dall'Ufficio  GIP  del
  Tribunale di Catanzaro, eseguita  in  data  09/01/2018  nell'ambito
  dell'operazione  di  polizia  denominata  "STIGE"2  OMISSIS   viene
  attualmente ritenuto esponente di vertice della "cosca OMISSIS"  di
  Ciro', con ruolo di soggetto  attivo  e  referente  della  medesima
  cosca per tutto quanto  concerne  l'area  del  Comune  di  Casabona
  unitamente al fratello OMISSIS. 
 
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  2  si  riportano  gli  stralci  dei  relativi  capi  d'imputazione:
 ...delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.: 
 ".......OMISSIS  mantiene  i  contatti  fra  i  sodali  sedenti   in
 Stoccarda e quelli calabresi, corroborando le attivita' di reimpiego
 di capitali in territorio estero e contribuendo all'imposizione  dei
 prodotti cirotani. 
 ........Tutte le persone sopra indicate appartengono,  con  i  ruoli
 parimenti sopra indicati,  a  una  associazione  per  delinquere  di
 stampo   'ndraghetistico,   armata,   denominata   "OMISSIS",   gia'
 riconosciuta esistente, dalla Sentenza numero 20/00 R.G. e 17/01  RS
 della Suprema Corte di Cassazione  del  25/03/03  e  dalla  Sentenza
 numero 472/10 RS irrevocabile il 29/01/2012. 
 ........Sodalizio operante nel territorio ricompreso  fra  i  comuni
 di: Ciro' marina, Ciro' Superiore,  Cariati,  Torretta  di  Crucoli,
 Strongoli, Casabona, con  diramazioni  in  Germania  nel  territorio
 dell'Assia e in Stoccarda, con, ulteriori, importanti influenze  nei
 restanti Comuni della provincia di Crotone e nei Comuni del litorale
 jonico della provincia di Cosenza anche per il  tramite  di  accordi
 con le famiglie: OMISSIS OMISSIS  OMISSIS  OMISSIS  OMISSIS  OMISSIS
 OMISSIS ove, avvalendosi della forza di intimidazione derivante  dal
 vincolo   associativo   e   della    conseguente    condizione    di
 assoggettamento e di omerta' della  generalita'  dei  cittadini,  ha
 acquisito il controllo e lo sfruttamento delle risorse economiche. 
 Associazione  finalizzata  al  compimento  di  delitti   contro   il
 patrimonio  e  contro  la  persona;  con  la  totale  e   preventiva
 accettazione, da parte degli associati, della necessita' di compiere
 azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio  e  per
 stroncare,  mediante  l'uso  della  violenza,  qualunque   ingerenza
 interna o esterna. 
 Commettendo il fatto mediante la dotazione e  la  disponibilita'  di
 armi comuni e da guerra; attraverso il reclutamento e la iniziazione
 ai  riti  di  ammissione  all'associazione   'ndranghetistica,   con
 attribuzioni di gradi e osservanza di  rituali,  prevedendo  accordi
 precisi circa la distribuzione degli utili  ricavati  dalle  imprese
 criminose; infine, mediante la partecipazione di ciascun associato -
 attraverso  un'articolata  distribuzione  di  compiti  e   funzioni,
 nonche'  la  sostanziale  fungibilita'  fra  i  vari  membri  -   al
 compimento  di  una  serie  di  azioni  delittuose  come  estorsioni
 generalizzate nel territorio." 
 
 
  OMISSIS, figlio di OMISSIS e fratello di  OMISSIS,  e'  attualmente
detenuto in esecuzione  all'O.C.C.  n.3382/15  RGNR  mod.  21  DDA  -
n.2600/15  RGGIP  e  n.171/17  RMC,   emessa   in   data   28/12/2017
dall'Ufficio  GIP  del  Tribunale  di  Catanzaro,  eseguita  in  data
09/01/2018 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata  "STIGE"
vanta  numerosissimi  capi  di  imputazione,   tutti   minuziosamente
riportati in  Relazione  alle  pagg.  41  -  46.  Anch'egli  ritenuto
responsabile e referente  sul  territorio  di  Casabona  della  cosca
OMISSIS,  ha  numerosi  precedenti  e  frequentazioni  controindicate
(Relazione pagg. 47 - 49). 
  OMISSIS, il quale, oltre a vantare vari precedenti di  polizia  per
lesioni, minacce, produzione e  traffico  di  sostanze  stupefacenti,
risulta destinatario di Avviso Orale emesso dal Questore  di  Crotone
nel OMISSIS. Non marginale il fatto che  risulta  aver  avuto,  quale
OMISSIS, il pluripregiudicato  OMISSIS,  esponente  di  spicco  della
cosca OMISSIS,  attualmente  detenuto  a  seguito  di  O.C.C.  emessa
nell'ambito dell'operazione "Stige". 
  Della Famiglia di OMISSIS fanno parte, con ruoli minori, anche  gli
altri OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS, per i quali si  fa  espresso  rinvio
alla Relazione (pagg. 49 - 53).  Nota  d'interesse  e'  rappresentata
dalla circostanza che OMISSIS e' coniugata con  OMISSIS,  OMISSIS  di
OMISSIS, capo dell'omonima cosca egemone nel territorio di OMISSIS ed
attualmente detenuto ai sensi dell'art. 416-bis codice penale 
 
  Attivita'  di  gestione  amministrativa  ed   economico-finanziaria
dell'ente 
  L'attivita' contrattuale del Comune di Casabona risulta,  anche  in
considerazione delle dimensioni demografiche e  socio-economiche  che
lo connotano, modesta  sotto  il  profilo  numerico,  ma  anche  poco
differenziata. 
  I servizi di maggiore rilievo  che  vengono  appaltati  all'esterno
sono, alla stregua dei Comuni con le stesse dimensioni,  il  servizio
di refezione scolastica e la gestione del servizio  di  raccolta  dei
rifiuti. 
  Molto numerosi sono gli affidamenti di lavori per  la  manutenzione
delle   strade   comunali,   dato   strettamente    collegato    alle
caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio. 
  Nell'esame dell'attivita' contrattuale, la  Commissione  ha  inteso
verificare, preliminarmente, eventuali procedure di  affidamento  che
vedessero  come  controparte  contrattuale  dell'Ente  locale  quelle
imprese espressamente menzionate negli atti  relativi  all'operazione
Stige, le imprese OMISSIS e OMISSIS non rinvenendo alcuna  situazione
degna di attenzione. 
  In  un  secondo  momento,  ha  effettuato  una  ricognizione  degli
affidamenti di lavori, rinvenendo un frequente  ricorso  all'istituto
dell'affidamento diretto nei confronti  di  numerose  ditte  tra  cui
anche quelle riconducibili alla famiglia OMISSIS. 
  Tale  circostanza,  unitamente  ad  un  esposto  anonimo  pervenuto
durante le fasi iniziali dell'accesso, ha fornito  elementi  per  una
attivita' di indagine diretta  a  verificare  eventuali  anomalie  in
alcune rilevanti procedure di appalto che hanno visto  aggiudicataria
l'impresa di OMISSIS. 
  Sono stati altresi' verificati i principali rapporti in essere  fra
l'Ente  locale  e  la  famiglia  OMISSIS  coinvolta   nell'operazione
"Stige", con  particolare  riferimento  alle  concessioni  dei  lotti
ubicati in zona P.I.P. ove insiste il sistema produttivo dell'impresa
dei OMISSIS. 
  Infine si e' analizzata  la  gestione  finanziaria  dell'Ente,  con
particolare  riguardo  all'attivita'  di  riscossione  dei   tributi,
rilevando una diffusa situazione di disordine contributivo. 
  Per quel che riguarda i lavori pubblici, si segnala in  particolare
  il procedimento relativo alla messa in sicurezza via della  Sila  -
  zona  case  popolari.  La  procedura  e'  stata  negoziata,   senza
  pubblicazione  di  bando,  per  l'urgenza  di   dovere   concludere
  l'intervento nel piu' breve tempo possibile, al fine di  rispettare
  i tempi assegnati dalla Regione Calabria, all'atto di  assegnazione
  del contributo. Al di la' della  procedura  tecnico-procedimentale,
  per la quale si rinvia alle precise ricostruzioni della Commissione
  (Relazione pagg. 56 -61 ), cio' che rileva e' che alla fine  emerge
  un palese favor nei confronti dell'impresa individuale OMISSIS.3 
 
 -------- 
  3 Per completezza espositiva di rappresenta che nel 2004 l'  ditta"
 OMISSIS di OMISSIS era stata colpita  dall'interdittiva,  alla  luce
 dei rapporti intercorsi e del ruolo del suddetto nel clan "OMISSIS".
 Nel 2014 e' stata rilasciata comunicazione ai sensi dell'art. 87 del
 D.Lgs. 159/2011, in quanto lo stesso non  risultava  aver  riportato
 condanne per i reati che erano tassativamente indicati nella  norma.
 Come noto, a seguito dell'intervenuta modifica normativa del  codice
 antimafia  e  dell'introduzione  dell'art.  89  bis,  nel  caso   di
 richiesta di  comunicazione  oggi  e'  possibile,  in  presenza  dei
 presupposti di infiltrazione mafiosa, rilasciare  l'interdittiva  in
 luogo della richiesta comunicazione: quanto sopra  fa  ritenere  che
 allo stato attuale anche in caso di richiesta di  comunicazione  per
 la ditta in questione, verrebbe comminata l'interdittiva. 
 
 
  Infatti, come rileva la Commissione: 
     - L'Amministrazione comunale ha avviato dei lavori di  messa  in
sicurezza  di  terreni,  almeno  in  parte  di  proprieta'  e   nella
disponibilita' della famiglia OMISSIS; 
     - Una prima procedura di gara e' stata revocata, in  autotutela,
in seguito all'intervento di OMISSIS che ha  lamentato  una  mancata,
preventiva, informazione; 
     - A tale prima procedura di  gara  aveva  partecipato  un  unico
concorrente, altra impresa, precisamente la OMISSIS che, pur invitata
anche alla seconda gara distanza di pochi giorni dalla  presentazione
della prima offerta, non ha inteso ripresentare una propria  offerta,
pur essendo invariato l'importo del quadro economico; 
     - La motivazione del provvedimento di revoca  appare  debole  ed
arbitraria  in   considerazione   del   fatto   che   la   previsione
dell'indennita' di occupazione a  favore  del  conduttore  del  fondo
(OMISSIS) ben poteva  essere  prevista  nel  nuovo  quadro  economico
derivante  dall'aggiudicazione,  che   come   era   prevedibile,   ha
comportato un congruo ribasso. A margine di cio' va  evidenziato  che
l'importo previsto per l'indennita' di occupazione  e'  assolutamente
esiguo, pari a Euro 269,08; 
     - Appare strano che il progettista, un  OMISSIS  incaricato  dal
Comune, pur avendo effettuato i preliminari  rilievi  di  competenza,
abbia dovuto far ricorso ad una perizia  di  variante  a  seguito  di
impreviste e sopravvenute situazioni geologiche; 
     - tale aggiudicazione e' avvenuta in forza di un ribasso offerto
in sede di gara del 20,50%, ma per il  tramite  dell'approvazione  di
una variante  in  corso  d'opera,  ottiene  un  corrispettivo  finale
maggiorato di € 22.134,18, pari al 19,247% dell'importo di contratto. 
  Non meno peculiare, per la sua inquietante somiglianza,  si  rileva
la  procedura  per  l'affidamento   lavori   di   ripristino   strade
interpoderali. Come premessa si  deve  informare  che  il  Comune  di
Casabona aderi', nel 2009, a progetto di Partenariato  Istituzionale,
quale soggetto promotore, per la costituzione del Progetto  Integrato
Area  Rurale  denominato  "Presila  Crotonese",  che  individuo'  nel
medesimo Comune  di  Casabona  il  Soggetto  Capofila.  La  proceduta
tecnico-amministrativa e' compiutamente descritta in Relazione (pagg.
61-64). Dopo l'approvazione del progetto definitivo con  delibera  di
G.M. del OMISSIS, nella determina a contrarre n. OMISSIS del  OMISSIS
si diede atto che il criterio di  selezione  del  contraente  sarebbe
stato quello del maggior ribasso rispetto alla base d'asta, e che  si
sarebbe proceduto all'individuazione delle ditte da invitare tra  gli
operatori economici  iscritti  all'albo  della  Stazione  appaltante.
Invitate nove imprese, entro il termine previsto per la presentazione
delle domande e' pervenuto un  unico  plico  depositato  dall'impresa
OMISSIS, poi aggiudicataria dell'appalto in forza di un  ribasso  del
18,64%, per un importo di aggiudicazione di euro 104.597, 97. 
  In seguito all'avvio  dei  lavori,  il  Direttore  dei  lavori,  ha
rappresentato  la  necessita'  di  apportare  al  progetto  esecutivo
approvato alcune variazioni utili  ed  indispensabili  per  risolvere
aspetti tecnici tendenti al  miglioramento  dell'opera  e  della  sua
funzionalita' derivanti da circostanze sopravvenute ed  imprevedibili
al momento della consegna dei lavori. L'approvazione della perizia di
variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di ripristino  delle  strade
interpoderali ha  comportato  per  l'Ente  locale  il  pagamento  nei
confronti dell'aggiudicatario OMISSIS di un  maggior  importo,  di  €
20.919,59, pari al 20,00% dell'importo di contratto. 
  Di  fatto,  anche  in  occasione  di  tale  affidamento,  l'impresa
individuale di OMISSIS si e' aggiudicato  la  gara  in  forza  di  un
ribasso offerto in sede  di  gara  del  18,64%,  ma  per  il  tramite
dell'approvazione di una variante in corso d'opera,  ha  ottenuto  un
corrispettivo finale  maggiorato  di  €  20.919,59,  pari  al  20,00%
dell'importo di contratto. 
  Tale prassi di disporre in corso d'opera delle varianti che vanno a
  compensare il  ribasso  dell'importo  a  base  d'asta  e'  alquanto
  diffusa.4 
  Nei casi descritti, come rilevato dalla Commissione,  "in  entrambe
  le gare appaltate all'impresa individuale di OMISSIS, nell'arco  di
  pochi mesi ed  a  cavallo  delle  elezioni  amministrative,  l'Ente
  locale ha fatto  ricorso  all'approvazione  di  varianti  in  corso
  d'opera, con la conseguenza che  l'appaltatore  ha  recuperato,  di
  fatto,  il  ribasso  d'asta"  (Relazione  pag.  65).  Non   risulta
  inconferente, al riguardo, citare l'A.N.A.C, che ha focalizzato  la
  propria attenzione sulla prassi-abuso  delle  perizie  di  variante
  tese a concedere all'impresa il recupero del ribasso.5 
 
 -------- 
  4    L'Istruttoria    del     responsabile     del     procedimento
 sull'ammissibilita' della variante si pone quindi come il perno  del
 sistema di regolamentazione delle  modifiche  contrattuali  statuito
 dal Codice dei contratti pubblici, in derivazione dalla legge quadro
 sui lavori pubblici l. 109/94 (cd. legge Merloni). 
 Nondimeno, dall'esame dei casi concreti  e'  stato  riscontrato  che
 spesso  la  relazione  del  OMISSIS,  trasmessa  all'ANAC  ai  sensi
 dell'art. 37 del d.l. 90/2014,  e'  carente  rispetto  ai  contenuti
 previsti dalla norma, in quanto la  classificazione  della  variante
 nelle diverse  casistiche  di  cui  all'art.  132  e'  espressa  con
 proposizioni meramente assertivo e non e'  adeguatamente  dimostrata
 con riferimento a circostanze di fatto, ne' sono chiariti  i  motivi
 per cui dette circostanze non fossero prevedibili al  momento  della
 progettazione,  In  questo  senso,   un'istruttoria   incompleta   o
 superficiale da parte del OMISSIS  si  traduce  direttamente  in  un
 difetto di' trasparenza dell'attivita' amministrativa, in quanto non
 sono  ripercorribili  le  motivazioni  della   stazione   appaltante
 nell'approvazione della variante. Inoltre, al di la' dei profili  di
 completezza  o  meno  dell'istruttoria,  emerge  frequentemente   un
 difetto  di  coerenza  delle  motivazioni  addotte  dal  OMISSIS   a
 giustificazione della variante: spesso la variante e' impropriamente
 motivata con la sopravvenienza di circostanze imprevedibili,  mentre
 a ben vedere le cause riferite non sembrano possedere i richiesti di
 imprevedibilita' e di oggettivita'. 
 In taluni casi, l'improprio  riferimento  ad  asserite  "circostanze
 imprevedibili" serve a  nascondere  carenze  progettuali,  che,  ove
 formalmente accertate, configurerebbero la categoria dell'errore  di
 progettazione ex art. 132, comma 1, lett.  e)  del  Codice,  con  le
 relative conseguenze a carico del progettista. 
 
 
 -------- 
  5 In particolare, si sottolinea come "le procedure  di  affidamento
 finiscono per selezionare non l'operatore economico piu'  efficiente
 ed affidabile ma quello meglio informato o con maggiore capacita' di
 influenza sulle  scelte  della  SA"  (comunicato  dell'A.N.A.C.  del
 24.11.2014) 
 
 
  Altrettanto  peculiare  si  appalesa  la  gestione  dei  Piani   di
Investimenti Produttivi (P.I.P.), introdotti dalla legge 865/71.  Nel
1990 il Comune di Casabona ha adottato il proprio Piano  Investimenti
Produttivi (P.I.P.) al fine di agevolare  la  realizzazione  di  aree
specializzate ad accogliere insediamenti  produttivi.  Nel  1994,  il
Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  convenzione   tipo   per   la
concessione in proprieta' o in diritto di superficie  dei  lotti  del
comparto P.I.P, mentre con la delibera n.22/1992 sono stati approvati
i criteri per l'assegnazione. Nel 2006  il  Comune  ha  assegnato  in
concessione  definitiva  all'impresa  OMISSIS  di   OMISSIS   OMISSIS
distinti nel Piano di lottizzazione  del  P.I.P,  contrassegnati  dai
numeri OMISSIS per la realizzazione di un impianto per la  produzione
di OMISSIS. In realta' la forma societaria corretta  della  "OMISSIS"
e' quella della s.a.s.,  la  societa'  in  accomandita  semplice  (si
rinvia alla Relazione a pag. 68 per la composizione  della  compagine
sociale, che vede i OMISSIS ed il  OMISSIS  del  OMISSIS  quali  soci
accomandanti). L'importo dovuto per l'acquisto degli stessi lotti, e'
pari ad € 31.285,20, da versare in un'unica soluzione. 
  Il versamento non risulta essere mai stato effettuato, ne'  risulta
essere stata sottoscritta alcuna convenzione. Dall'esame della visura
storica, l'azienda in questione  risulta  avere  cessato  le  proprie
attivita' nei primi mesi del 2012 e  cancellata  dal  Registro  delle
Imprese OMISSIS. 
  Nel frattempo, con delibera del Consiglio Comunale  del  27  aprile
2010, il Comune di  Casabona  ha  dichiarato  lo  stato  di  dissesto
finanziario, e da conseguente ricognizione del  patrimonio  dell'Ente
svolta dal Commissario  Liquidatore  e'  emerso  che  numerosi  lotti
P.I.P. assegnati ai vari richiedenti, fra i  quali  i  tre  assegnati
alla OMISSIS, erano suscettibili di revoca a causa dell'inerzia degli
assegnatari. Conseguentemente il Consiglio Comunale pro tempore aveva
dichiarato  la  decadenza   dalle   assegnazioni,   con   conseguente
riassegnazione dei lotti al patrimonio disponibile dell'Ente. 
  Di fatto, pero', in data OMISSIS, il  rappresentante  legale  della
  OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, ha presentato, unitamente al  OMISSIS,
  amministratore  unico  della  OMISSIS  -  societa'  distinta  dalla
  OMISSIS di OMISSIS - una "richiesta di variazione dell'intestazione
  dell'assegnazione dei lotti  P.I.P,  nn.  OMISSIS  "dall'originario
  nominativo OMISSIS di OMISSIS con  la  nuova  ditta  neo-costituita
  sotto la denominazione OMISSIS...."6 (Relazione - pag. 71). 
 
 -------- 
  6  Peraltro  appare  necessario  rimarcare   che,   da   un   punto
 civilistico,  non   si'   possa   parlare   di   subentro   (leggasi
 trasformazione) dell'azienda in quanto l'art. 2498 del Codice Civile
 ha  cura  di  precisare  come  la  trasformazione  consista  in  una
 modificazione dell'atto  costitutivo  e  non  nell'estinzione  della
 societa' preesistentc con creazione di un nuovo soggetto  giuridico,
 come e' successo nel caso di specie. 
 L'originaria OMISSIS di OMISSIS, societa' di persone e  la  OMISSIS,
 societa' di capitali costituiscono, infatti,  due  distinte  persone
 giuridiche, tanto da avere acquisito un diverso  codice  fiscale  ed
 una diversa partita iva. 
 
 
  Cio',  peraltro,  avveniva  a  circa  due  anni  dalla   dichiarata
decadenza. Per quanto i richiedenti non avessero piu'  alcun  diritto
sui beni in argomento in forza della succitata decadenza e per quanto
non potesse sussistere alcuna continuita' aziendale fra  le  suddette
imprese, l'Ufficio Tecnico del Comune di Casabona, con atto  a  firma
del OMISSIS  e  del  OMISSIS  ha  acconsentito  tempestivamente  alla
"voltura" dell'intestazione delle assegnazioni dei lotti OMISSIS, con
un atto datato OMISSIS, che non fa alcun riferimento  alla  decadenza
pronunciata dal Consiglio Comunale in  data  30.11.2011.,  ne'  tiene
conto che alcun onere di occupazione risulta versato (Si rinvia,  per
il testo integrale del provvedimento, alla Relazione a pag. 72). 
  Non meno peculiare si prospetta la successiva e  collegata  vicenda
della riassegnazione dei medesimi lotti alla  Famiglia  OMISSIS:  una
volta pubblicato il relativo avviso, nel quale erano ricompresi i tre
lotti gia' assegnati e poi volturati alla  "OMISSIS"  sono  pervenute
tre richieste da parte di altrettante ditte fra le  quali  la  citata
"OMISSIS". La richiesta  non  risulta,  pero',  avanzata  dall'amm.re
unico e legale rappresentante della societa', OMISSIS, ma dal di  lui
OMISSIS. Il progetto della OMISSIS e' stato puntualmente approvato ed
i lotti, conseguentemente, riassegnati alla societa', per un  importo
di 47.256,15 euro, da corrispondere prima della sottoscrizione  della
convenzione. La Commissione (Relazione pag. 74)  da'  atto  che  dopo
formale diffida  ad  adempiere,  pena  revoca  dell'assegnazione  per
tacita rinuncia, alcun provvedimento formale risulta assunto a carico
dell'impresa.  Il  Sindaco,  in  audizione,  ha  confermato  che,  in
relazione ai suddetti lotti, il Comune non ha avviato alcuna concreta
attivita' per rientrare nella disponibilita'  dei  medesimi.  Diverso
l'esito, invece,  relativamente  alle  altre  due  imprese  risultate
assegnatarie dei lotti e parimente diffidate: la "OMISSIS di OMISSIS"
ha stipulato la  convenzione,  previo  versamento  di  complessivi  €
28.157,75; la "OMISSIS di OMISSIS", pur avendo la disponibilita'  del
lotto,  ha  provveduto  a  versare  soltanto  una  rata  dell'importo
pattuito. 
  Ulteriore procedimento di interesse e'  rappresentato  da  ennesima
impresa gestita da un esponente  della  famiglia  OMISSIS,  l'impresa
individuale "OMISSIS", figlio di OMISSIS, operativa dal 2003. 
  Nello stesso anno, a seguito del pagamento  in  un'unica  soluzione
delle somme richieste dall'Ente locale, e' risultata assegnataria  di
altre due aree P.I.P., lotti nn. OMISSIS, per le  quali  ha  ottenuto
concessione edilizia per l'edificazione di un stabilimento di OMISSIS
e per l'edificazione di un immobile su n. 2 piani da adibire  a  casa
del  custode.  La  convenzione  e'  stata  integrata  con   ulteriore
concessione di  terreno  edificabile  originariamente  non  previsto,
regolarmente pagato. 
  Sui terreni assegnati, la suddetta impresa ha realizzato  le  opere
previste. 
  Dal testo  dell'atto  di  concessione  si  evincono  una  serie  di
prescrizioni, quali il divieto subaffitto  o  cessione  a  terzi  del
lotto assegnato, nonche'  decadenza  dalla  concessione  in  caso  di
realizzazione di opere con  diversa  destinazione  d'uso  rispetto  a
quello prospettato nella richiesta (Relazione pag. 75) 
  L'impresa e' stata dichiarata fallita  nel  OMISSIS,  con  chiusura
della procedura concorsuale nel OMISSIS, in  assenza  di  domande  di
ammissione al passivo. Nel OMISSIS, l'impresa e' stata cancellata dal
Registro delle Imprese per cessazione di ogni attivita'. 
  In base a tanto  il  presupposto  soggettivo  per  la  prosecuzione
dell'occupazione dei lotti nn. OMISSIS da parte del  OMISSIS  avrebbe
dovuto venire meno. Cio' nondimeno la Commissione (Relazione  pag.76)
ritiene verosimile che i lotti nn. OMISSIS e OMISSIS e l'impianto  di
lavorazione degli OMISSIS abbiano continuato ad  essere  occupati  ed
utilizzati dalla famiglia OMISSIS. Tale  ipotesi  e'  suffragata,  in
particolare, dal verbale redatto in data 29 maggio  2017  dal  Nucleo
Carabinieri Ispettorato del  Lavoro  di  Crotone  che  ha  effettuato
accesso ispettivo all'impianto per la produzione di  OMISSIS  gestito
dall'impresa OMISSIS  allo  scopo  di  verificare  l'osservanza,  nei
confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei  rapporti
di lavoro e di legislazione sociale. 
  Ebbene, all'atto dell'accesso, veniva individuato, tra  gli  altri,
OMISSIS,  in  qualita'  di  lavoratore,  laddove  invece  lo   stesso
risultava formalmente licenziato il OMISSIS. 
  In  conclusione,  l'impresa  individuale  di  OMISSIS,  riporta  la
Commissione,  "continua,  all'attualita',  ad  usufruire  dei   lotti
assegnati  originariamente  all'impresa  individuale   del   OMISSIS,
impresa questa dichiarata fallita nel 2008 e cancellata dal  Registro
delle  Imprese  dal  2013"  (Relazione   pag.   76-77),   circostanza
confermata anche dal Sindaco che, in corso di audizione, ha OMISSIS. 
  Di fatto, l'impianto produttivo del OMISSIS e,  dunque,  "il  cuore
produttivo" dell'impresa OMISSIS OMISSIS, affidataria di  numerosi  e
costanti incarichi fiduciari da parte dell'Amministrazione  comunale,
insiste su un'area per la quale  l'impresa  di  OMISSIS  non  risulta
avere alcun titolo di possesso. 
  Il Sindaco, sentito in ordine alla conoscenza di  tale  circostanza
ha riferito che, a seguito della consultazione degli atti  in  merito
all'assegnazione originaria, "si  e'  in  presenza  di  un  passaggio
anomalo di disponibilita' dei lotti dall'impresa  OMISSIS  in  quanto
non esiste nessuna delibera consiliare di trasferimento dei lotti  in
argomento". 
  Per  mera  completezza  di  informazione  si  rappresenta  che   la
Commissione ha ritenuto richiamare l'attenzione  anche  relativamente
alla gestione tributaria dell'Ente. Richiamando lo stato di  dissesto
finanziario, dichiarato nel 2010,  ha  esaminato  in  particolare  la
situazione  debitoria  degli  amministratori.  E'  risultato  che  il
OMISSIS ed il OMISSIS risultano  debitori  rispettivamente  per  euro
2.111,00 ed euro 3.899,00. 
  La Commissione d'Accesso ha,  inoltre,  rilevato,  e  trasmesso  in
allegato, rilevanti posizioni debitorie sia a  carico  delle  imprese
della famiglia OMISSIS (OMISSIS e  OMISSIS  ),  sia  a  carico  degli
amministratori delle suddette societa'. 
  In generale emerge il mancato pagamento regolare da parte di alcuni
amministratori e di alcuni dipendenti comunali  delle  annualita',  a
partire dal 2012, di IMU e  TARI:  le  mancate  riscossioni,  per  un
Comune che nel 2010  ha  dovuto  dichiarare  il  dissesto,  hanno  un
evidente carattere di rilevanza. 
  In  modo  analogo,  si  e'  riscontrato   che   OMISSIS,   titolare
dell'omonima  impresa   individuale,   pur   ricevendo   numerosi   e
continuativi affidamenti dall'Ente locale nel periodo  2012-2017,  ha
una  situazione  debitoria  pari  ad  euro  4.803,00  e  tanto   piu'
significativa risulta la mancata riscossione da parte  dell'Ente  dei
tributi comunali dovuti dalla medesima famiglia OMISSIS. 
 
  Conclusioni 
  Dalla Relazione della Commissione, alla quale si rimanda  per  ogni
elemento di dettaglio, emerge un  quadro  indiziario  sintomatico  di
chiaro condizionamento del Comune di Casabona da parte della famiglia
OMISSIS in relazione  in  particolare  per  i  stretti  rapporti  tra
quest'ultima ed  il  OMISSIS,  arrestato  nel  corso  dell'operazione
"Stige". 
  Significativa, al riguardo, risulta che dalla "concorde  pluralita'
di atti  giudiziari  e  investigativi  acquisiti  anche  dalle  Forze
dell'Ordine, e' stata evidenziata la presenza radicata e diffusa  nel
territorio del Comune di Casabona del clan  OMISSIS,  come  acclarato
nella piu' volte citata operazione "Stige" (Relazione pag. 81). 
  Le pedisseque sanzioni non irrogate alla medesima famiglia OMISSIS;
la situazione di  indubbio  favor  riservatale  nella  vicenda  delle
assegnazioni dei lotti dell'area P.I.P.; le anomale procedure di gara
che hanno visto aggiudicataria sempre una societa'  riconducibile  ad
esponenti   della    famiglia;    l'altrettanto    anomala    mancata
partecipazione alle rinnovate procedure di gara di  altre  imprese  -
quali la "OMISSIS." nell'ambito della gara di messa in sicurezza  via
della Sila - zona case popolari di cui si e' trattato  in  precedenza
alle pagg. 8 e 9 della presente -  costituiscono  elementi  indiziari
che denotano  la  capacita'  intimidatoria  dei  OMISSIS.  Il  potere
esercitato   nei   confronti   dell'Ente   determina    un    "vulnus
all'imparzialita'   dell'Amministrazione    provocandone    l'inerzia
nell'esercizio dell'azione amministrativa laddove siano in gioco  gli
interessi degli stessi" (Relazione pag. 85). 
  Alla luce degli elementi acquisiti, e richiamando  la  ratio  della
normativa, che e' non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione  di
illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare  la  vita
dell'Ente, previa rimozione di quelle cause  d'infiltrazione  che  ne
abbiano intaccato il regolare e legittimo  andamento,  si  ritengono,
alla luce delle chiari  evidenze  risultanti  dalla  relazione  della
Commissione, che nel comune di Casabona insistano una  pluralita'  di
situazioni  patologiche  connesse  all'interferenza  della   famiglia
OMISSIS che di fatto e' pienamente intrinseca alla casa comunale  per
il  tramite  del  OMISSIS  che  ne  tutela  gli  interessi,   nonche'
pienamente inserita  nel  contesto  'ndranghetista,  controllando  il
territorio comunale di Casabona. 
  I  rilevanti  punti  di  crisi,  nell'indebolire  i  presidi  della
legalita' della vita politico  -  amministrativa  del  Comune,  danno
indubbiamente luogo ai fenomeni di condizionamento dell'Ente, tali da
compromettere la liberta' di  determinazione  ed  il  buon  andamento
dell'Amministrazione. 
  L'esame dell'integrale situazione del Comune di Casabona e'  stato,
peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per  l'Ordine  e
la Sicurezza Pubblica, tenuto presso questa  Prefettura  in  data  26
luglio 2018, alla presenza del Procuratore Aggiunto  della  Direzione
Distrettuale  Antimafia  di  Catanzaro  e   del   Procuratore   della
Repubblica presso il Tribunale di Crotone. 
  Si e' convenuto, in quella Sede, che sussistano elementi  rilevanti
ed univoci di condizionamento mafioso, con conseguente  realizzazione
dell'ipotesi normativa del "condizionamento" dell'Ente da parte della
criminalita' organizzata, non solo alla luce di  quanto  puntualmente
emerso  dalla  Relazione  della  Commissione,  ma  anche  di   quanto
rappresentato dal Procuratore distrettuale, che ha  sottolineato  non
soltanto il ruolo di potere del OMISSIS nel  contesto  amministrativo
comunale, ma il legame affaristico  dello  stesso  con  la  compagine
familiare OMISSIS. Questi ultimi sono portatori di  interessi  propri
sul Comune, ed interlocutori con le cosche  territorialmente  vicine.
Da una delle intercettazioni, citata  dal  Procuratore  Distrettuale,
emerge che il OMISSIS, rivolgendosi all'interlocutore, lo  minacciava
al fine di vedersi corrispondere  una  somma  di  danaro  inerente  a
pregressi  rapporti  di  debito/credito,  profferendo   le   seguenti
espressioni: "Cominciati a  preparare...  vedi  quello  che  ti  devi
mettere.... che mi devi dare tutti i soldi.... non sono OMISSIS  ...I
SOLDI  DI  OMISSIS  SONO  I  MIEI"....  ti  ammazzo,  bastardo".   La
conversazione, piu' di ogni altro elemento esemplifica  non  solo  il
ruolo di ingerenza della famiglia OMISSIS,  ma,  di  conseguenza,  il
potere  indirettamente   esercitato   dagli   stessi   nel   contesto
dell'Amministrazione Comunale. 
  Pertanto  la  scrivente  ritiene  sussistenti  i  presupposti   per
l'emissione  di  un  provvedimento  di  scioglimento  del  comune  di
Casabona,  ai  sensi  dell'art.  143  del  D.Lgs  267/00,  modificato
dall'art. 2 comma 30 della legge 94/2009. 
  Si allegano la Relazione della Commissione  d'indagine  in  formato
cartaceo,  e  su  compact  disc  copia  elettronica  della   medesima
Relazione della Commissione d'indagine e della presente. 
 
                                               Il Prefetto (Di Stani)