Art. 3 
 
  1. Non sono compresi nella delega di cui  ai  precedenti  articoli,
oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei
dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati: 
    a) gli atti e i provvedimenti che implichino  una  determinazione
di particolare importanza politica,  amministrativa  o  economica;  i
programmi, gli atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive di ordine generale; gli atti  inerenti  alla  modificazione
dell'ordinamento e delle attribuzioni del segretario generale e delle
Direzioni generali, nonche'  degli  enti  sottoposti  a  controllo  o
vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei
ministri e ai Comitati interministeriali; 
    b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione  ordinaria
e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti  a  controllo  o
vigilanza  del  Ministro  della  salute,  nonche'  le  nomine  e   le
designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti
del Ministero  in  seno  a  enti,  aziende,  collegi,  commissioni  e
comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti
contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14; 
    c) gli atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  e  di
comitati istituiti o promossi dal Ministro; 
    d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera
e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  sull'attivita'
di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma  1,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' sulle prestazioni  svolte
dai  dirigenti  di  vertice  sulla  base   degli   elementi   forniti
dall'organismo di cui al citato art. 14 decreto  legislativo  n.  150
del 2009; 
    e) le determinazioni sulle relazioni  che  i  responsabili  degli
uffici sono tenuti a sottoporre al  Ministro  per  le  questioni  che
presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo  generale  o  il
coordinamento dell'attivita' tra Direzioni generali del Ministero; 
    f) le assegnazioni finanziarie  ai  sensi  dell'art.  14  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    g) i rapporti con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo,  nonche'  le  risposte  agli   organi   di   controllo   sui
provvedimenti del Ministro; 
    h) l'adozione degli atti amministrativi  generali  inerenti  alle
materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165; 
    i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene  delegati,  siano  dal
ministro a se' avocati o direttamente compiuti. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 ottobre 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, foglio n. 3321