Art. 15 
 
                Disposizioni per le Province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
  1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di  Trento
e di Bolzano, anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  presente
ordinanza, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi  1  e  2,
del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di
destinazione, per gli interventi previsti  nel  piano  approvato  dal
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  al  bilancio  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di  rimborso
di spese  gia'  sostenute,  e  gestite  sulla  base  dell'ordinamento
provinciale. Le risorse  assegnate  sono  erogate  secondo  modalita'
concordate tra il Dipartimento della protezione civile e  la  singola
provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali
di contabilita' di cui all'art. 2. 
  2. L'erogazione delle  risorse  di  cui  al  comma  1  avviene  con
accredito  sul  conto  di  tesoreria  unica  aperto  presso  la  sede
provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d'Italia. 
  3.  Gli  interventi  sono  disposti  direttamente  dalle   Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base   del   rispettivo
ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 4 riferite ad ambiti  non  di
competenza provinciale  si  applicano  anche  per  le  attivita'  non
inserite nel piano degli interventi di cui all'art. 1 poste in essere
direttamente dalle stesse  Province  autonome  per  la  realizzazione
delle finalita' della presente ordinanza. 
  4. In  relazione  alle  peculiarita'  dell'ordinamento  finanziario
statutario, anche con  riguardo  alla  finanza  locale,  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  possono  differire  i  termini  per
l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di  bilancio
dei  comuni  per  il  tempo  strettamente  necessario  al   fine   di
assicurare,  sulla  base  del  rispettivo  ordinamento,   un'efficace
attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31  marzo
2019.