Art. 15 Disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso di spese gia' sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalita' concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilita' di cui all'art. 2. 2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d'Italia. 3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 4 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attivita' non inserite nel piano degli interventi di cui all'art. 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalita' della presente ordinanza. 4. In relazione alle peculiarita' dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo 2019.