Art. 9 
 
Disposizioni per consentire  il  regolare  funzionamento  delle  sale
  operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonche' per
  garantire la tempestiva esecuzione delle attivita' emergenziali 
 
  1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai  sistemi  locali
di protezione  civile,  al  personale  non  dirigenziale  delle  sale
operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali
di  protezione  civile  o  dei  centri  di  coordinamento  locale,  i
Commissari delegati possono  riconoscere,  per  sei  mesi,  anche  in
assenza di contrattazione decentrata, l'indennita'  di  cui  all'art.
70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, nella misura giornaliera
di €  30,00.  La  predetta  indennita',  cumulabile  con  l'eventuale
indennita' di posizione organizzativa, viene incrementata del 50%  in
caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno. 
  2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell'emergenza
e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi  previsti
dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai  sensi  dell'art.
1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno  specifico  ufficio  di
supporto con un contingente massimo  di  undici  unita'  di  cui  una
dirigenziale  e  dieci  non  dirigenziali  da  individuarsi  tra   il
personale gia' in servizio presso l'amministrazione regionale. 
  3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al
precedente comma 2, i Commissari delegati  possono  riconoscere,  per
sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennita'
di cui all'art. 70-bis del CCNL nella misura giornaliera di €  20,00,
cumulabile con l'eventuale indennita' di posizione organizzativa. 
  4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente  comma
2, per sei mesi, e' riconosciuto  un  incremento  dell'indennita'  di
posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento. 
  5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico  dei
rispettivi bilanci regionali e non sono  computati  ai  fini  di  cui
all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, nonche' dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75. 
  6. Le  previsioni  di  cui  all'art.  79,  comma  3,  del  TUEL  si
applicano, per l'intera durata dello stato di emergenza, anche per la
partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte  delle  giunte
comunali che siano  componenti  del  C.O.C.  sulla  base  di  formale
provvedimento costitutivo dello stesso. 
  7. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto
previsto dall'art. 79, comma 4, del TUEL, i componenti  degli  organi
esecutivi dei comuni hanno diritto,  oltre  ai  permessi  di  cui  ai
precedenti commi del citato art. 79,  di  assentarsi  dai  rispettivi
posti di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese,
elevate a settanta ore per i sindaci.