Art. 9 Disposizioni per consentire il regolare funzionamento delle sale operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonche' per garantire la tempestiva esecuzione delle attivita' emergenziali 1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non dirigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennita' di cui all'art. 70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta indennita', cumulabile con l'eventuale indennita' di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno. 2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di undici unita' di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale gia' in servizio presso l'amministrazione regionale. 3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennita' di cui all'art. 70-bis del CCNL nella misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l'eventuale indennita' di posizione organizzativa. 4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, e' riconosciuto un incremento dell'indennita' di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento. 5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Le previsioni di cui all'art. 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l'intera durata dello stato di emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso. 7. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 79, comma 4, del TUEL, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese, elevate a settanta ore per i sindaci.