Art. 16. Comitato disciplinare e di garanzia Il comitato disciplinare e di garanzia e' l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32 nei confronti dei soci. Le modalita' di deliberazione del comitato disciplinare e di garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio. Esso dura in carica tre anni ed e' composto dal segretario federale, dal responsabile federale organizzativo e del territorio e da non meno di 3 (tre) membri nominati o revocati dal consiglio federale tra i suoi componenti che non siano segretari regionali. Il giudizio del comitato disciplinare e di garanzia e' appellabile al consiglio federale come organo di ultima istanza.