Art. 15 
 
 
             Assunzione di personale presso il Ministero 
                delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente  esercizio  delle
attivita'  previste  dal  presente  decreto,  garantendo,   altresi',
l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con particolare  riferimento  alla  sicurezza  della
circolazione  stradale  e  delle  infrastrutture,  ivi  compresa   la
vigilanza  ed  il  controllo  delle  grandi  dighe,  e'   autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019,  presso
il predetto Ministero, di 110 unita' di personale, con prevalenza  di
personale di profilo tecnico per una percentuale almeno  pari  al  70
per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90
unita' di personale da inquadrare nella  seconda  fascia  retributiva
della II area. 
  2. Le assunzioni di cui al comma  1  sono  effettuate,  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica,  in  aggiunta  alle  percentuali  di
assunzione previste dall'art. 1, comma 227, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, per l'anno 2019.  La  dotazione  organica  relativa  al
personale  delle  aree  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' conseguentemente rimodulata, garantendo  la  neutralita'
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
anche tenendo conto di quanto disposto nell'art. 1, commi 566 e  571,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici,
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  4,   comma   3,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 30 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n.  101  del
2013. Resta ferma la facolta' di avvalersi della  previsione  di  cui
all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1  pari  a  euro  7.257.000  annui  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 6.660.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  2,
da  riassegnare  allo  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013,  che  restano
acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario; 
    b) quanto a  597.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a
carico degli utenti dei servizi, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,
lettere b) e c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n.  136,  che  resta  acquisita,  per
detto importo, al bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  227,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  possono
          procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
          personale  a   tempo   indeterminato   di   qualifica   non
          dirigenziale nel limite  di  un  contingente  di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
          tecnologi  restano  ferme  le  percentuali  di  turn   over
          previste dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114. Al fine di  garantire  la  continuita'
          nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di
          quanto  disposto  dall'art.  2,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  e  nelle  more  della
          emanazione dei decreti di  riordino  di  cui  all'art.  17,
          comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti  e
          gli enti di ricerca possono  continuare  ad  avvalersi  del
          personale con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa in essere alla  data  del  31  dicembre  2015,
          mediante l'attivazione, previa verifica  di  idoneita',  di
          contratti  a  tempo  determinato  a  valere  sulle  risorse
          disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188,  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,
          nonche',  nel  limite  del  30  per  cento,  sulle  risorse
          derivanti  dalle  facolta'   assunzionali   disponibili   a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
          cui al presente comma il personale di cui  all'art.  3  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Sono
          conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni centrali. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 565, 566, 567, 570 e  571,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              565. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili
          attivita' in materia di sicurezza stradale, di  valutazione
          dei requisiti tecnici  dei  conducenti,  di  controlli  sui
          veicoli e sulle attivita' di autotrasporto,  e  di  fornire
          adeguati livelli di servizio ai cittadini e  alle  imprese,
          e'  autorizzata,  in   deroga   alla   normativa   vigente,
          l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  200  unita'   di
          personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III,
          nel  triennio  2018-2020,  presso  il  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Le assunzioni sono attuate  per  80  unita'  nel
          2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020. 
              566. In relazione alle assunzioni di cui al  comma  565
          la dotazione organica relativa al personale delle aree  del
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          rimodulata, garantendo  la  neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione, con  apposito  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              567. In attuazione dei commi 565  e  566  il  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'  autorizzato  ad
          avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto
          previsto all'art. 4, comma 3, del decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto  all'art.
          30 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          all'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facolta'  di  avvalersi
          della  previsione  di  cui  all'art.  3,  comma  61,  terzo
          periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              (Omissis). 
              570. Al fine di sviluppare e  riqualificare  i  servizi
          resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in
          materia di infrastrutture  e  di  garantire  l'assolvimento
          degli ulteriori compiti attribuiti al  consiglio  superiore
          dei lavori pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge
          23 dicembre 1992, n. 498, e dell'art. 215  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016,  n.  50,  e'   autorizzata   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato,   nel   triennio   2018-2020,   presso    il
          Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e
          statistici e  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di 70 unita'  di  personale,  in  prevalenza  di
          profilo tecnico, da inquadrare nel livello  iniziale  della
          III area. Le assunzioni sono ripartite nel  triennio  nella
          misura di 28 unita' nell'anno 2018, di 21 unita'  nell'anno
          2019 e di 21 unita' nell'anno 2020. 
              571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate,
          nell'ambito dell'attuale dotazione  organica,  in  aggiunta
          alle percentuali di assunzione previste dall'art. 1,  comma
          227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018.
          La dotazione organica relativa al personale delle aree  del
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          conseguentemente  rimodulata,  garantendo  la   neutralita'
          finanziaria, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
                a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
                b) dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,  di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              (Omissis). 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70.». 
              - Si riporta l'art.  30,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
          legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)).  -  1.
          Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in
          organico mediante passaggio diretto di  dipendenti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2,  appartenenti   a   una   qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Si  riporta  l'art.  3,  comma  61,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2004): 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis). 
              61. I termini di validita'  delle  graduatorie  per  le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che per l'anno  2004  sono  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni sono prorogati  di  un  anno.  La  durata  delle
          idoneita'  conseguite  nelle   procedure   di   valutazione
          comparativa  per  la  copertura  dei  posti  di  professore
          ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio  1998,  n.
          210, e successive modificazioni, e'  prorogata  per  l'anno
          2004. In attesa  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'art.  9  della  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   le
          amministrazioni pubbliche  ivi  contemplate,  nel  rispetto
          delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
          71, possono  effettuare  assunzioni  anche  utilizzando  le
          graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate   da   altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  11,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  16  gennaio   2013,   n.   2   (Modifiche   ed
          integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e
          21  novembre  2005,  n.  286,  nonche'   attuazione   della
          direttiva  2011/94/UE  recante  modifiche  della  direttiva
          2006/126/CE, concernente la patente di guida): 
              «Art. 11 (Disposizioni in materia di tariffe).  1.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in
          materia di motorizzazione, di cui ai  punti  1  e  2  della
          tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il  maggior
          gettito derivante  dal  predetto  incremento  affluisce  ad
          apposito capitolo/articolo di entrata  del  bilancio  dello
          Stato ed e' riassegnato per la parte eccedente l'importo di
          euro 13.074.000 per l'anno 2018,  di  euro  15.380.000  per
          l'anno 2019 e di  euro  17.686.000  a  decorrere  dall'anno
          2020, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge  4
          febbraio  2005,  n.  11,  allo  stato  di  previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  essere
          destinato  agli  adempimenti  connessi  all'attuazione  del
          decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come  modificato
          dal presente decreto.». 
              - Si riporta l'art. 12, comma 1, lettere b) e  c),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  2003,  n.
          136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed
          il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma
          dell'art. 91 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.
          112): 
              «Art. 12 (Entrate del RID). - 1. Costituiscono  entrate
          del RID: 
              (Omissis). 
                b)  le  entrate   derivanti   dalle   prestazioni   o
          convenzioni di cui all'art. 10; 
                c) le quote annue di iscrizione per le dighe  di  cui
          all'art. 13, comma 1, dovute quale  compartecipazione  alle
          spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi  previsti
          dalla legge, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  6,
          commi 2 e 3, della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  nel
          rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi
          conseguiti;  per  le  dighe  in  costruzione   l'iscrizione
          avviene all'atto  dell'autorizzazione  al  primo  invaso  e
          prima dell'inizio dello stesso. 
              (Omissis).».