Art. 35 
 
 
               Sospensione dei termini per la notifica 
                     delle cartelle di pagamento 
 
  1. Nei Comuni di cui all'art. 17, i termini per la  notifica  delle
cartelle di pagamento e per la  riscossione  delle  somme  risultanti
dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da  parte  degli  agenti
della riscossione e i termini di prescrizione  e  decadenza  relativi
all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi  quelli  degli  enti
locali, sono sospesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2020 e  riprendono  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2021.  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini   di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'art. 45. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 29 e 30  del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              «Art.    29    (Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  602.  L'intimazione  ad  adempiere  al
          pagamento e' altresi'  contenuta  nei  successivi  atti  da
          notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con
          avviso di  ricevimento,  in  tutti  i  casi  in  cui  siano
          rideterminati gli importi dovuti in  base  agli  avvisi  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e  dell'art.
          19 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          nonche' in caso di definitivita' dell'atto di  accertamento
          impugnato. In tali ultimi casi il  versamento  delle  somme
          dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal  ricevimento
          della raccomandata;  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, non si applica nei casi di omesso, carente  o  tardivo
          versamento delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui  ai
          periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
                b)  gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                c) in presenza di fondato pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                d) all'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                e) l'agente della riscossione, sulla base del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'art.  50  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                f) a partire dal primo giorno successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura indicata  dall'art.  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo  alla
          notifica degli atti stessi;  all'agente  della  riscossione
          spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il
          rimborso delle spese  relative  alle  procedure  esecutive,
          previsti dall'art. 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112; 
                g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello  stesso
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, puo' essere concessa solo  dopo  l'affidamento  del
          carico all'agente della riscossione e in  caso  di  ricorso
          avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica  l'art.
          39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602; 
                h)   in   considerazione    della    necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'art. 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
                b) il secondo periodo del sesto comma  e'  sostituito
          dai  seguenti:  «La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'art.  161,  e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai  sensi  dell'art.  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
                c) dopo il sesto comma e' aggiunto il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'art.  182-bis  e'  revocata  di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3.  All'art.  87  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                «2-bis.  L'agente   della   riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle modalita' indicate nell'art. 36 del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.
          74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11  (Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte). - 1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'art.  27,   comma   7,   primo   periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del
          Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  comunica  ai  sensi
          dell'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le  parole:
          «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte
          le  seguenti:  «nonche'  il  pagamento  o  il  rimborso  di
          tributi». Con riguardo alle valutazioni  di  diritto  e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del  decreto  legislativo
          31 dicembre  1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,
          dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16
          e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,  e
          successive modificazioni, nonche' al fine della definizione
          delle  procedure   amichevoli   relative   a   contribuenti
          individuati previste dalle vigenti  convenzioni  contro  le
          doppie  imposizioni  sui  redditi   e   dalla   convenzione
          90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n.  99,
          la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della  legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo.» 
              «Art. 30 (Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
              3. 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.».