(( Art. 39 bis 
 
Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134
  )). 
 
  1. All'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  terzo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «In
considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate,  la
dotazione organica  dei  comuni  interessati  e'  incrementata  nella
misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018.»
)); 
    b) il quarto periodo e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 67-ter, comma 5, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 67-ter (Gestione ordinaria della  ricostruzione).
          - (Omissis). 
              5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 76, commi 4 e  7,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'art.  4,
          comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente articolo. In  considerazione  delle  assunzioni  a
          tempo indeterminato effettuate, la dotazione  organica  dei
          comuni   interessati   e'   incrementata    nella    misura
          corrispondente al personale in  servizio  al  30  settembre
          2018. 
              (Omissis).».