Art. 43 
 
 
                Misure urgenti in favore dei soggetti 
                   beneficiari di mutui agevolati 
 
  1.  I  soggetti  beneficiari  dei  mutui  agevolati   di   cui   al
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al  decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995,  n.  95,  al  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono  beneficiare
della sospensione di dodici mesi del pagamento della  quota  capitale
delle rate con scadenza non successiva al 30  giugno  2018  e  di  un
allungamento della durata dei piani di ammortamento, il  cui  termine
non puo' essere successivo al 31 dicembre 2026. I  suddetti  benefici
si applicano anche nel  caso  in  cui  sia  stata  gia'  adottata  da
INVITALIA  S.p.A.  la  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione  delle  rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo  ovvero
non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso.
INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali  posticipate.  Sono  fatte  salve  le   transazioni   gia'
perfezionate alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.
Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti  dal  presente  comma,
pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'art. 45. 
  2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali  giudizialmente  assistite
delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle  attivita'  giudiziali
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  per  il
recupero dei crediti in ragione della  morosita'  sulla  restituzione
delle  rate,  INVITALIA  S.p.A.,  previa   acquisizione   di   parere
favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' autorizzata ad  aderire  a
proposte transattive per importi non inferiori al 25  per  cento  del
debito, comprensivo di sorte  capitale,  interessi  ed  interessi  di
mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro  soggetto
interessato alla continuita' aziendale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786  (Misure
          straordinarie  per  la  promozione  e  lo  sviluppo   della
          imprenditorialita' giovanile nel  Mezzogiorno),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. 306, e' stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1986, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  1°  marzo
          1986, n. 50. 
              Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n.  26  (Disposizioni
          urgenti per la ripresa  delle  attivita'  imprenditoriali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n.  25
          e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          marzo 1995, n. 95, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  1°
          aprile 1995, n. 77. 
              Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente   utili,   di
          interventi  a  sostegno   del   reddito   e   nel   settore
          previdenziale),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   2
          ottobre  1996,   n.   231,   e'   stato   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1996,  n.
          281, S.O. n. 209. 
              Il  decreto  legislativo  21  aprile   2000,   n.   185
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'art. 45, comma 1,  della  legge  17  maggio
          1999, n. 144) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2000, n. 156.