Art. 6 
 
 
            Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici 
                         nel porto di Genova 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
sovraintende alla progettazione e alla realizzazione,  con  carattere
di  urgenza,  di  infrastrutture  ad  alta  automazione,  di  sistemi
informatici  e  delle  relative  opere   accessorie   per   garantire
l'ottimizzazione dei flussi veicolari  logistici  in  ingresso  e  in
uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione  del  varco
di ingresso  di  Ponente.  ((  Per  l'esecuzione  ))  delle  suddette
attivita' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  esercita
i poteri  necessari,  anche  di  natura  espropriativa  per  pubblica
utilita', per l'immediata realizzazione  del  sistema  informatico  e
delle  relative  infrastrutture  accessorie.  Sono  fatte  salve   le
competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 8  milioni
di euro per l'anno 2018, 15 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  7
milioni di euro per il 2020 cui si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e  logistico
in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima  -
Capitaneria di porto di Genova e' assegnata la somma di euro  375.000
per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via
d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri  comandi
periferici del Corpo (( delle capitanerie  di  porto  ))  secondo  il
principio di prossimita', all'acquisto dei mezzi  ritenuti  necessari
per ottimizzare i flussi di traffico portuale  e  all'efficientamento
delle strutture logistiche presenti in ambito portuale.  Ai  relativi
(( oneri )), pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad  euro  875.000
per l'anno 2019, provvede il  Commissario  delegato  a  valere  sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1072,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1072. Il fondo da ripartire di cui  all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              (Omissis).».