Art. 9 
 
Incremento  del  gettito   IVA   nei   porti   compresi   nell'ambito
  dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. 
 
  1. Al fine di  contenere  gli  effetti  negativi  che  l'evento  ha
prodotto sulle attivita' dell'Autorita' di sistema portuale  del  Mar
Ligure  occidentale  in  termini  di   riduzione   delle   operazioni
commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per
il finanziamento degli interventi di adeguamento  dei  porti  di  cui
all'art. 18-bis, comma  1,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,
riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta  Autorita'
di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019  nella
misura del 3  per  cento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. 
  ((  1-bis.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui   al   comma   1,
all'Autorita' di sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'
assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per  l'anno
2018. 
  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del  bilancio
dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle  somme  destinate  agli
interventi di cui agli articoli 1,  2,  3,  4  e  5  della  legge  23
dicembre 1997, n. 454, non  utilizzate  al  termine  del  periodo  di
operativita' delle misure agevolative e giacenti sui  conti  correnti
bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la  Banca  nazionale  del
lavoro Spa)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18-bis, comma  1,  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
              «Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle Autorita'  di
          sistema portuale e  finanziamento  della  realizzazione  di
          opere  nei  porti).  -  1.  Al   fine   di   agevolare   la
          realizzazione delle opere  previste  nei  rispettivi  piani
          regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per
          il potenziamento della rete infrastrutturale e dei  servizi
          nei porti e nei  collegamenti  stradali  e  ferroviari  nei
          porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza,
          alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli
          ambiti portuali, e' istituito, nello  stato  di  previsione
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  un
          fondo per il finanziamento degli interventi di  adeguamento
          dei porti alimentato su base annua, in  misura  pari  all'1
          per  cento  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90
          milioni (*) di euro annui. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della  legge
          23   dicembre   1997,   n.   454   (Interventi    per    la
          ristrutturazione   dell'autotrasporto   e    lo    sviluppo
          dell'intermodalita') 
              «Art.   1   (Interventi   per    la    ristrutturazione
          dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e  del
          trasporto combinato). - 1. La presente legge si propone  di
          consentire  al  comparto  dell'autotrasporto  nazionale  di
          evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e
          competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal
          fine la presente legge  ha  la  finalita'  di  favorire  la
          ristrutturazione del  sistema  dell'autotrasporto  italiano
          attraverso un complesso di interventi volti ad  incentivare
          le aggregazioni tra imprese,  nonche'  la  riduzione  delle
          imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una  riduzione
          di capacita' di carico complessiva. La  presente  legge  si
          propone inoltre di favorire un maggiore grado di  sicurezza
          nella circolazione stradale dei mezzi e un  minore  impatto
          ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea
          in materia. 
              2. Ai fini della presente legge si intende: 
                a) per autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,
          l'attivita' di cui all'art. 40 della legge 6  giugno  1974,
          n. 298 ; 
                b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale
          delle  persone  fisiche   e   giuridiche   che   esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298 ; 
                c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un
          raggruppamento, che esercita l'attivita'  di  autotrasporto
          di cose su strada per conto di  terzi  e  che  e'  iscritta
          all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno
          1974, n. 298, anche se  avente  sede  principale  in  altro
          Stato dell'Unione europea; 
                d)  per  autorizzazioni,  le  autorizzazioni  di  cui
          all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; 
                e)  per  raggruppamento,  le   strutture   societarie
          costituite a norma del libro V titolo  VI,  capo  I  o  del
          libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice
          civile; 
                f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per
          cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
          i veicolo  trattore,  la  cassa  mobile  o  il  contenitore
          effettuano la parte iniziale o terminale  del  tragitto  su
          strada e l'altra parte per  ferrovia,  per  via  navigabile
          interna o per mare. 
              3. Per  il  conseguimento  di  maggiori  piu'  adeguati
          livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente
          dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale
          di cose, nonche' per  determinare,  sulla  base  del  Piano
          generale  dei  trasporti  e  dei  suoi  aggiornamenti,  uno
          sviluppo  delle  quote  di  traffico  che  le  imprese   di
          autotrasporto  effettuano  mediante  ricorso   a   tecniche
          intermodali  ed  al  trasporto  combinato  strada-ferrovia,
          strada-mare e strada-aereo, il  Ministro  dei  trasporti  e
          della navigazione  adotta  con  proprio  decreto  un  piano
          complessivo di ripartizione nel  triennio  1997-1999  delle
          risorse per la  concessione  di  benefici  a  favore  delle
          imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono
          destinati alle seguenti finalita': 
                a)   investimenti   innovativi   delle   imprese   di
          autotrasporto  e  connesse  forme  di  garanzia  anche  per
          ulteriori investimenti aggiuntivi o  integrativi  da  parte
          delle imprese, nei limiti del 50 per  cento  delle  risorse
          complessive; 
                b) incentivazione all'esodo volontario delle  imprese
          di trasporto monoveicolari, nei limiti  del  18  per  cento
          delle risorse complessive; 
                c) incentivazione delle aggregazioni tra  imprese  di
          autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del  15
          per cento delle risorse complessive; 
                d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione  del
          trasporto  combinato,  per  l'acquisto  delle  attrezzature
          necessarie  alla  movimentazione  delle  unita'  di  carico
          specifiche destinate al trasporto combinato  per  ferrovia,
          per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni
          al trasporto combinato, nei limiti del 17 per  cento  delle
          risorse complessive. 
              4. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  8  della
          legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di  tener
          conto dell'evoluzione economica e strutturale del  settore,
          le funzioni del comitato centrale per l'albo delle  persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: 
                a)  il  comitato  centrale  opera  in  posizione   di
          autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei  trasporti  e
          della navigazione; 
                b) il comitato centrale collabora direttamente con il
          Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   per   la
          definizione degli obiettivi e delle  priorita'  dell'azione
          amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e  dello
          sviluppo  dell'autotrasporto  di  cose;  presta  anche   la
          propria consulenza  su  tutte  le  questioni  afferenti  il
          settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  ivi
          comprese quelle concernenti  il  rispetto  della  normativa
          comunitaria  e  degli  altri   obblighi   derivanti   dalla
          partecipazione dell'Italia alla Unione europea e  ad  altri
          accordi internazionali; 
                c) il comitato centrale  esprime  pareri  obbligatori
          sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto
          di cose prima della loro adozione da  parte  del  Ministero
          dei  trasporti   e   della   navigazione,   nonche'   sulla
          predisposizione della relativa normativa di attuazione,  in
          conformita' ai principi di cui  all'art.  92  del  trattato
          CEE; 
                d) il comitato  centrale  propone  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della   navigazione   la   normativa   ed   i
          provvedimenti  amministrativi  relativi  al   funzionamento
          delle   commissioni   esaminatrici,   alle   modalita'   di
          svolgimento delle  prove  ed  ai  programmi  di  esame  per
          l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
          assicurare l'imparzialita'  di  giudizio  e  l'accertamento
          della   professionalita'   conformemente   alla   normativa
          comunitaria; 
                e) il  comitato  centrale  coordina  l'attivita'  dei
          segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; 
                f) il  comitato  centrale  propone  al  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione,  che  provvede  con  proprio
          decreto,    i    criteri    per    l'accertamento     della
          rappresentativita' delle associazioni  di  categoria  degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini  della
          designazione dei rappresentanti  nei  comitati  centrale  e
          provinciali; 
                g) il comitato centrale cura le  attivita'  formative
          interessanti l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi,
          utilizzando, oltre alle somme  a  tal  fine  destinate  dal
          comitato centrale medesimo,  anche  le  risorse  dei  fondi
          strutturali dell'Unione europea e gli  altri  finanziamenti
          dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
          volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
          con  la  procedura  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 ; 
                h) il comitato centrale  utilizza  le  quote  di  cui
          all'art. 2 della legge 27  maggio  1993,  n.  162,  versate
          dagli autotrasportatori iscritti  all'albo  nazionale,  per
          l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli  8  e  9
          della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente  legge,
          nonche'  per  l'espletamento  di  tutti   gli   adempimenti
          connessi.  A  tal   fine   la   normativa   contabile   per
          l'amministrazione     delle     quote     versate     dagli
          autotrasportatori  e'  stabilita  con   provvedimento   del
          comitato  centrale.  Gli  impegni  di  spesa  e  gli  altri
          provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita'  del
          comitato centrale sono assunti  e  formalizzati  a  seguito
          della   deliberazione   dello    stesso    comitato,    con
          provvedimento adottato dal presidente o dal  vicepresidente
          delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
          trasporti  e  della  navigazione  utilizzando  le   risorse
          iscritte nel relativo bilancio. 
              5. I componenti del comitato centrale  e  dei  comitati
          regionali  e  provinciali  per   l'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6  giugno
          1974, n. 298, in carica alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono prorogati nel loro mandato  fino
          al centottantesimo giorno successivo alla predetta data. 
              6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  con  qualsiasi
          mezzo e tonnellaggio e a  qualsiasi  titolo  devono  essere
          iscritte all'albo degli autotrasportatori. 
              7. Sulla base  di  un  rapporto  del  Comitato  di  cui
          all'art. 8, il Ministro dei trasporti e  della  navigazione
          riferisce annualmente e comunque entro il 30  settembre  al
          Parlamento sullo stato di attuazione della presente  legge,
          sul conseguimento degli obiettivi  programmatici  volti  al
          riequilibrio  della  domanda  di  trasporto   tra   strada,
          ferrovia e cabotaggio marittimo,  sulla  valutazione  degli
          effetti  conseguiti  sul  mercato  del  trasporto  e  sulla
          rispondenza  degli  interventi   attuati   alle   normative
          dell'Unione europea.». 
              «Art   2   (Investimenti   innovativi   e    formazione
          professionale). - 1. Gli interventi previsti  dal  presente
          articolo sono destinati al  finanziamento  agevolato  delle
          iniziative riguardanti: 
                a)   l'acquisizione    dei    programmi    e    delle
          apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle
          attivita' di formazione di cui alla successiva lettera  e);
          a tali iniziative  e'  riservato  il  10  per  cento  delle
          risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a); 
                b) la partecipazione alla realizzazione di  terminals
          per trasporti stradali; a tali iniziative e'  riservato  il
          38 per cento delle risorse previste dall'art. 1,  comma  3,
          lettera a); 
                c) la riconversione e modifica  del  parco  veicolare
          circolante, mediante l'acquisizione di nuovi  veicoli,  per
          conseguire un miglioramento delle condizioni  di  sicurezza
          stradale,  limitatamente  alla  sostituzione  dei   veicoli
          immatricolati da oltre sei anni alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n.  484,  e  per
          consentire   una   riduzione   nonche'   il   miglioramento
          dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu'
          elevati di  quelli  previsti  dalla  normativa  in  vigore.
          L'intervento   dello   Stato   e'   limitato   sino    alla
          compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento
          agli standard tecnici piu' elevati in materia di  emissioni
          e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato  il  46  per
          cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,  lettera
          a); 
                d) interventi di  adeguamento  per  la  riduzione  di
          emissioni   inquinanti   su   veicoli   in   disponibilita'
          dell'impresa di autotrasporto,  per  i  quali  puo'  essere
          concesso un contributo fino  al  25  per  cento  del  costo
          totale  documentato  dalle  aziende  interessate;  a   tali
          iniziative e'  riservato  il  4  per  cento  delle  risorse
          previste dall'art. 1, comma 3, lettera a); 
                e) la formazione professionale degli operatori e  dei
          loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le  risorse
          attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea;
          a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse
          previste dall'art. 1, comma 3, lettera a). 
              2. A  favore  delle  operazioni  di  cui  al  comma  1,
          realizzate  o  avviate  a  realizzazione  nel   quadriennio
          1998-2001,  possono  essere  concessi  mutui  al  tasso  di
          interesse pari ad un terzo del tasso  di  riferimento,  con
          rate di ammortamento per capitale  ed  interessi  costanti,
          con le seguenti caratteristiche: 
                a) per le operazioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          mutui quinquennali fino al 75 per cento  dell'investimento,
          nel limite massimo di lire 550 milioni; 
                b) per le operazioni di cui al comma 1,  lettera  b),
          mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento  nel
          limite massimo di lire un miliardo; 
                c) per le operazioni di cui al comma 1,  lettera  c),
          mutui quinquennali fino al 70 per cento  dell'investimento,
          nel limite massimo di lire 1 miliardo; 
                d) per le iniziative di cui al comma 1,  lettera  d),
          possono essere concessi contributi a copertura delle  spese
          documentate fino al 25 per cento  del  costo  totale.  Sono
          ammesse anticipazioni. 
              3. I finanziamenti per gli interventi di cui  al  comma
          1, lettere a) e c), possono essere concessi  alla  medesima
          impresa anche per piu' operazioni a  condizione  che  prima
          dell'accensione di un  nuovo  mutuo  sia  stata  rimborsata
          almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia'  in
          essere. 
              4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera  l'ammissione
          delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di  cui  al
          presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai
          soggetti indicati all'art. 10, comma 1,  nei  limiti  delle
          risorse autorizzate, tenuto conto: 
                a) della tipologia della impresa  richiedente,  dando
          priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'art.  4,
          alle imprese artigiane ed alle piccole e medie  imprese  di
          minore dimensione, ai raggruppamenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera e); 
                b)    dei    benefici,    rapportati     ai     costi
          dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui
          al  comma  1,  con  particolare  riferimento  alla   tutela
          ambientale ed alla sicurezza  del  luogo  di  lavoro,  come
          disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.
          626, e  successive  modificazioni,  e  dando  priorita'  ai
          veicoli a minore impatto di inquinamento; 
                c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle
          misure  destinate  a  favorire   l'intermodalita'   ed   il
          trasporto combinato; 
                d) degli  effetti  occupazionali  permanenti  indotti
          dall'investimento programmato, secondo la relazione di  cui
          all'art. 6, comma 1; 
                e) (Abrogata). 
              5. I soggetti di cui all'art. 10, comma  1,  incaricati
          dell'istruttoria,  evidenzieranno   le   possibilita'   che
          l'investimento  prospettato   dall'impresa   possa   essere
          ammesso, in  tutto  o  in  parte,  ad  altro  finanziamento
          agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla
          presente legge. In tal caso il Comitato di cui  all'art.  8
          prospettera' al richiedente tale possibilita' e  indichera'
          la parte di investimento che  mediante  la  presente  legge
          potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il
          finanziamento richiesto sia superiore a quello  accordabile
          con la presente legge. 
              6. (Abrogato).». 
              «Art  3   (Incentivazione   all'esodo   volontario   di
          autotrasportatori   monoveicolari   ed    alla    riduzione
          volontaria dell'offerta di trasporto).  -  1.  Per  l'esodo
          volontario di autotrasportatori monoveicolari,  finalizzato
          alla razionalizzazione  dell'offerta  di  autotrasporto  ed
          alla riduzione della capacita'  di  trasporto  complessiva,
          sono concessi  contributi  a  favore  di  imprenditori  che
          rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto. 
              2.  La  liquidazione  dei  contributi  e'   subordinata
          congiuntamente: 
                a)  alla  cessazione  definitiva  dell'attivita'  sia
          direttamente che indirettamente; 
                b) alla cancellazione dal registro  delle  imprese  o
          dall'albo  delle  imprese  artigiane  e   dall'albo   degli
          autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione
          dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno
          1974,   n.   298.   La   cancellazione   dall'albo    degli
          autotrasportatori avra' effetto per dieci anni  e  inibira'
          all'interessato di figurare  quale  socio,  direttamente  o
          indirettamente,  in  aziende  che  siano  iscritte  o   che
          intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori. 
              3. Possono usufruire dei  contributi  gli  imprenditori
          che si trovino nelle seguenti condizioni: 
                a) esercitino l'autotrasporto di cose  per  conto  di
          terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita'
          un solo autoveicolo, o  un  solo  complesso  veicolare,  di
          massa  complessiva  superiore  a   11,5   tonnellate,   con
          un'autorizzazione al trasporto di  merci  della  quale  gli
          imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla  data
          di entrata in vigore della presente legge; 
                b) nei sei mesi successivi alla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   legge   presentino   domanda   di
          cessazione  dell'attivita'  e  contestuale   richiesta   di
          cancellazione  dall'albo   degli   autotrasportatori,   con
          effetto dalla data di ammissione al contributo; 
                c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di
          cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 . 
              4. Il Comitato di cui all'art. 8  delibera,  sentiti  i
          comitati provinciali per  l'albo  degli  autotrasportatori,
          l'ammissione degli  imprenditori  ai  benefici  di  cui  al
          presente articolo, nei limiti  delle  risorse  autorizzate,
          sulla base dell'istruttoria eseguita dai  soggetti  di  cui
          all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del  periodo
          di attivita'.  I  comitati  provinciali  per  l'albo  degli
          autotrasportatori   si   pronunciano   entro   il   termine
          perentorio  di  trenta  giorni;  decorso  inutilmente  tale
          termine,  il  Comitato   di   cui   all'art.   8   delibera
          l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla
          base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art.
          10, comma 1. 
              5.  Il  contributo   e'   riconosciuto   nella   misura
          forfettaria  di  lire  60  milioni  per  ciascun  operatore
          titolare di una autorizzazione  per  un  veicolo  di  massa
          complessiva non superiore a 26 tonnellate  che  escluda  la
          possibilita' di agganciamento di rimorchi  e  di  lire  110
          milioni per ciascun operatore  titolare  di  autorizzazione
          per un complesso veicolare fino  a  44  tonnellate,  ed  e'
          erogato in unica soluzione entro e  non  oltre  centottanta
          giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato  di  cui
          all'art. 8.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone  fisiche,  gli  importi  di  cui  al
          presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art.
          16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              6. - 9 (Abrogati).». 
              «Art. 4 (Incentivi per  l'aggregazione  di  imprese  di
          autotrasporto al fine di operare nel comparto  dei  servizi
          intermodali  e  razionalizzare   l'offerta   di   trasporto
          stradale).  -  1.  Per  i  processi  di  aggregazione   che
          interessino piccole e medie  imprese  di  autotrasporto  di
          cose per conto di terzi,  iscritte  all'albo  di  cui  alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente  finalizzati
          ad operare nel comparto del trasporto  combinato,  tali  da
          realizzare anche una riduzione della  capacita'  di  carico
          complessiva e, nel pieno  rispetto  dell'ambiente  e  delle
          condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu'
          adeguati livelli  di  efficienza  gestionale  mediante  una
          migliore  utilizzazione  dell'offerta  di  trasporto,  sono
          concessi contributi per l'impianto  delle  nuove  strutture
          societarie, per gli investimenti connessi  al  progetto  di
          aggregazione,  ed  agevolazione  sui  costi  del  personale
          occupato   nelle   nuove   strutture    risultanti    dalle
          aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato
          centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti
          criteri di  procedure  per  la  concessione  dei  benefici,
          tenuto conto di quanto previsto dal comma  2  del  presente
          articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di
          aggregazione non risultino distorsivi della  concorrenza  e
          producano  un'effettiva  riduzione   della   capacita'   di
          trasporto. 
              2. Possono beneficiare dei contributi di  cui  all'art.
          1, comma  3,  lettera  c),  ed  al  comma  1  del  presente
          articolo, per le operazioni  realizzate  dopo  la  data  di
          entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al  comma
          1 e fino al 31 dicembre 2001: 
                a) le  piccole  e  medie  imprese  che  risultano  da
          fusioni o sono destinatarie di  conferimenti  da  parte  di
          imprese di autotrasporto. Possono essere  conferiti,  oltre
          alle aziende o a  complessi  aziendali,  anche  altri  beni
          materiali    o    immateriali    ammortizzabili,    nonche'
          partecipazioni  azionarie  e  non  azionarie.  La  medesima
          impresa non puo' utilizzare i  benefici  per  piu'  di  una
          volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti  da
          fusioni  o  conferimenti  tra  societa'   appartenenti   al
          medesimo gruppo, controllate o collegate; 
                b) le piccole e medie imprese  che  si  associano  in
          raggruppamenti  ovvero  aderiscono  a  raggruppamenti  gia'
          esistenti; 
                c) i raggruppamenti di imprese, gia'  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del decreto dirigenziale  di  cui
          al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che  non
          abbiano effettuato analoghi  raggruppamenti  nei  due  anni
          precedenti   la   data   medesima.   Analogamente   possono
          beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano  i
          requisiti delle piccole e medie imprese, che  provvedono  a
          fondersi tra loro. 
              3. Dai processi di  aggregazione  di  cui  al  presente
          articolo dovra' risultare una riduzione della capacita'  di
          trasporto complessiva delle imprese  e  dei  raggruppamenti
          interessati,  qualora  a  seguito  di  tali   processi   la
          capacita' di trasporto risulti pari o  superiore  alle  260
          tonnellate di carico  utile  complessivo.  Con  il  decreto
          dirigenziale di cui al comma 1  sono  stabiliti  criteri  e
          modalita'  per  il  conseguimento  della  riduzione   della
          capacita' di trasporto. 
              4. Alle imprese ed ai raggruppamenti  risultanti  dalle
          operazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  concessi
          contributi per  la  partecipazione  dei  propri  titoli  ed
          addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi
          l'acquisto di  materiale  didattico  ed  audiovisivo  e  la
          partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli
          oneri  diretti  ed  indiretti  sopportati  e  comunque  per
          importi non superiori a 100 milioni di  lire  per  ciascuna
          iniziativa. 
              5. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera  l'ammissione
          delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti di  cui
          al presente articolo, sulla base dell'istruttoria  eseguita
          dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nei limiti  delle
          risorse autorizzate, tenuto conto: 
                a)  del   numero   di   imprese   monoveicolari   che
          partecipano al raggruppamento, degli effetti  occupazionali
          indotti e dei benefici, rapportati ai costi,  dei  processi
          di cui al comma 1; 
                b) del numero  di  imprese  monoveicolari  che  siano
          coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre
          che degli effetti occupazionali  indotti  e  dei  benefici,
          rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.». 
              «Art. 5 (Interventi e  agevolazioni  per  il  trasporto
          combinato  ferroviario,  marittimo  e  per  vie  navigabili
          interne). - 1. A favore delle iniziative previste  all'art.
          1,  comma  3,  lettera   d),   realizzate   o   avviate   a
          realizzazione nel  quadriennio  1998-2001,  possono  essere
          concessi mutui quinquennali,  ad  un  terzo  del  tasso  di
          riferimento, fino al 60 per  cento  dell'investimento,  nel
          limite massimo di lire 1,5 miliardi. 
              2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma  1  sono
          destinate: 
                a) alla realizzazione di terminal  per  il  trasporto
          combinato, ivi inclusi i depositi ed  i  servizi  accessori
          per la movimentazione delle unita' di carico; 
                b) all'acquisizione di programmi  ed  apparecchiature
          elettroniche  e  telematiche  riferiti   alla   catena   di
          trasporto combinato; 
                c) all'acquisizione di unita' di trasporto  combinato
          e delle relative attrezzature. 
              3. Le  iniziative  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          potranno essere ammesse in  quanto  conformi  alle  vigenti
          disposizioni nazionali e comunitarie in materia  di  libera
          concorrenza e  coerenti  con  una  razionale  sviluppo  del
          trasporto combinato.».