Art. 6 
 
Procedure di controllo del mercato interno  dei  prodotti  cosmetici,
  ivi  incluse  le  attivita'  connesse  ai  prodotti  stessi,  degli
  operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione 
 
  1. Le Regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano,  i  Nuclei
Antisofisticazione e Sanita' del Corpo Carabinieri (NAS), la  Guardia
di finanza, gli Uffici di sanita' marittima,  aerea  e  di  frontiera
(USMAF-SANS), effettuano i  controlli  all'interno  del  mercato  dei
cosmetici messi a disposizione sul mercato, nel  rispetto  di  quanto
stabilito dall'art. 22 e per le  finalita'  di  cui  all'art.  1  del
citato regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, procedono nel
rispetto dei ruoli e responsabilita' indicati nel  piano  pluriennale
di cui all'art. 4, comma 1, lettera b): 
    a) alla verifica della rispondenza  dei  prodotti  cosmetici  sul
mercato all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    b) alla  verifica  dell'ottemperanza  da  parte  degli  operatori
economici (persone responsabili  e  distributori)  alle  disposizioni
degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    c) all'identificazione e verifica della catena  di  fornitura  di
cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    d) alla verifica del rispetto dei principi delle  buone  pratiche
di fabbricazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    e) al prelievo  di  campioni  e  all'esecuzione  di  analisi  dei
prodotti cosmetici, conformemente all'art. 12 del regolamento (CE) n.
1223/2009; 
    f) al controllo delle notifiche al portale CPNP  ai  sensi  degli
articoli 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    g) alla verifica dell'etichettatura e della corretta informazione
del consumatore ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento  (CE)
n. 1223/2009.