Art. 7 
 
           Verifiche ispettive, controlli e campionamenti 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' di controllo, le autorita'  preposte
possono richiedere dati o informazioni alle persone responsabili e ai
distributori.  Qualora  la  persona  responsabile  abbia  sede  fuori
dall'Italia, l'autorita' preposta a richiedere i dati e' il Ministero
della salute, anche su segnalazione dell'autorita' di controllo. 
  2. Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  attraverso  le  aziende
sanitarie locali territorialmente competenti,  le  amministrazioni  e
gli enti dello Stato, assicurano la pianificazione territoriale delle
attivita' di controllo di propria competenza sulla base dei criteri e
delle modalita' individuate nella programmazione pluriennale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b). 
  3. Il prelievo di campioni deve avvenire con le modalita' stabilite
dal decreto ministeriale 22 dicembre 1986 e  successive  modifiche  e
comunque  nel  rispetto  di  quanto  stabilito   nell'art.   12   del
regolamento (CE) n. 1223/2009 e puo' essere effettuato presso i  siti
di produzione e di immagazzinamento compresi quelli degli importatori
e di tutti gli  anelli  della  catena  di  distribuzione  incluso  il
dettagliante,  nonche'  nei  luoghi  di  alto  consumo  di   prodotti
cosmetici. 
  4. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati  nel  contesto
delle  attivita'  di  controllo  in  assenza  di   una   legislazione
comunitaria applicabile,  fanno  riferimento  alle  pertinenti  norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, o a norme  o  protocolli  riconosciuti
internazionalmente,  ovvero,  a  quelli  sviluppati  conformemente  a
protocolli scientifici, oppure alla  bibliografia  internazionale  e,
comunque,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nell'art.   12   del
regolamento (CE) n. 1223/2009.