Art. 3 
 
 
                 Percorso professionale integrativo 
 
  1. I marittimi in possesso dei titoli per la navigazione  nazionale
costiera di cui all'art. 1, comma 2, per ottenere  il  rinnovo  degli
stessi e conseguire le abilitazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e  7
del presente decreto seguono il percorso professionale integrativo di
cui agli articoli seguenti.