Art. 8 Procedure per lo svolgimento dell'esame integrativo 1. L'esame integrativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) e' effettuato presso le direzioni marittime nell'ambito delle sessioni di esame di cui all'art. 2 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, con le procedure di cui all'art. 3, commi 1, 3 e 4, e con la commissione di cui all'art. 4, comma 1, punto 1.1, dello stesso decreto. 2. Gli esami integrativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), 6, comma 1, lettera e) e 7, comma 1, lettera e) sono unificati agli esami effettuati ai sensi dell'art. 3 del decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.