Art. 8 
 
 
         Procedure per lo svolgimento dell'esame integrativo 
 
  1. L'esame integrativo di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  d)  e'
effettuato presso le direzioni marittime nell'ambito  delle  sessioni
di esame di cui all'art. 2 del decreto direttoriale 22 novembre 2016,
con le procedure di cui all'art.  3,  commi  1,  3  e  4,  e  con  la
commissione di cui all'art. 4,  comma  1,  punto  1.1,  dello  stesso
decreto. 
  2. Gli esami integrativi di cui agli articoli 5, comma  1,  lettera
e), 6, comma 1, lettera e) e 7, comma 1, lettera  e)  sono  unificati
agli esami effettuati ai sensi dell'art. 3 del decreto del comandante
generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  4  dicembre  2013  e
successive modifiche e integrazioni.