(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICA   TEMPORANEA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE    DELLA
  DENOMINAZIONE DI  ORIGINE  PROTETTA  «VENETO  VALPOLICELLA,  VENETO
  EUGANEI E BERICI, VENETO DEL GRAPPA», AI SENSI DELL'ART. 53,  PUNTO
  4 DEL  REGOLAMENTO  N.  1151/2012  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL
  CONSIGLIO. 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e  Berici,  Veneto  del
Grappa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001  e'  cosi  modificato:
l'art. 4, punto 8 e' sostituito nel  seguente  modo:  «La  produzione
massima di olive degli uliveti destinati  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1 non puo' superare kg 9000  per  ettaro  per  gli  impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'  superare  il
18%». 
    Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2018.