Allegato MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VENETO VALPOLICELLA, VENETO EUGANEI E BERICI, VENETO DEL GRAPPA», AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001 e' cosi modificato: l'art. 4, punto 8 e' sostituito nel seguente modo: «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 9000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018.