Allegato Al Presidente della Repubblica Nel Comune di Delianuova (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il 24 settembre 2018, nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, e' stata data esecuzione al provvedimento di fermo emesso dalla menzionata direzione distrettuale antimafia nei confronti di 19 persone appartenenti, a vario titolo, alla locale articolazione della `ndrangheta ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravati dal metodo mafioso. Tale operazione ha coinvolto l'attuale sindaco del Comune di Delianuova indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 codice penale per aver preso parte, unitamente ad altri, ad una cosca mafiosa operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, la quale avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omerta' che ne derivano, poneva in essere una serie di delitti contro la persona e il patrimonio perseguendo scopi diretti a conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivita' economiche che si svolgono sul territorio, attraverso la partecipazione alle stesse, con la riscossione di denaro anche a titolo estorsivo e con il conseguimento di vantaggi ingiusti attraverso attivita' delittuose. Al menzionato amministratore, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di vice sindaco, viene contestato di essere referente politico del sodalizio mafioso con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione criminale nell'interesse dell'organizzazione stessa riferendo sulla gestione della cosa pubblica. Le complesse attivita' d'indagine, dalle quali sono scaturiti i menzionati provvedimenti, hanno consentito di delineare il ruolo del citato amministratore nonche' gli assetti e gli interessi della consorteria territorialmente egemone, ritenuta una delle organizzazioni criminali piu' agguerrite del mandamento tirrenico della `ndrangheta. Tenuto conto della valenza dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, cosi' evidenti da rendere non necessario un accesso ispettivo, il prefetto di Reggio Calabria, acquisito nelle riunioni del 27 e 28 settembre c.a. il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale titolare della direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha predisposto l'allegata relazione in data 28 settembre u.s., che costituisce parte integrante della presente proposta. Nel documento si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In data 23 ottobre c.a., a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco del Comune di Delianuova, il prefetto di Reggio Calabria, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 141, comma 1, lettera b) n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la sospensione del consiglio comunale. La relazione del prefetto pone in rilievo una sostanziale continuita' amministrativa atteso che alcuni degli amministratori eletti nel 2015 hanno fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature. I contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare evidenziano che il citato primo cittadino e' stato eletto avvalendosi dell'appoggio elettorale della locale cosca criminale con il compito di curare gli interessi della consorteria secondo gli accordi preelettorali precedentemente stilati. Al riguardo fonti tecniche di prova documentano che nel mese di ottobre 2013, all'interno di un casolare, si e' svolta una riunione di `ndrangheta alla quale hanno preso parte i vertici della predetta cosca e l'attuale primo cittadino, allora vice sindaco del comune, nel corso della quale sono stati affrontati, tra l'altro, argomenti relativi a lavori o finanziamenti pubblici riguardanti l'amministrazione comunale di Delianuova. Il controllo operato dalla consorteria criminale sulla vita amministrativa dell'ente e' altresi' attestato, come documentano le indagini giudiziarie, dalla circostanza che nel corso del predetto incontro il locale capo cosca aveva dichiarato che dalla sua volonta' dipendeva il permanere del vice sindaco nella carica politica cosi' come la sua eventuale cessazione. In tale ambito e' emerso altresi' l'incisivo condizionamento posto in essere dalla criminalita' organizzata nei confronti dell'amministrazione in carica all'epoca dei fatti e in buona parte riconfermata alle ultime elezioni amministrative ponendo in rilievo, tra l'altro, come l'allora vice sindaco avesse richiesto alle figure apicali del sodalizio criminale di appartenenza un deciso e risolutivo intervento per superare le frizioni in atto con un'altra famiglia, anch'essa riconducibile ad ambienti controindicati, relativamente a questioni concernenti la gestione dell'ente locale. Un'ulteriore vicenda che evidenzia significativamente la propensione dell'attuale primo cittadino ad operare nel mancato rispetto del principio di legalita' e' quella concernente gli affidamenti di alcuni lavori che su intervento del citato amministratore furono assegnati, nel corso della precedente consiliatura, ad una locale ditta nella piena consapevolezza che la stessa presentava elementi di controindicazione. La relazione del prefetto nel soffermarsi sulla figura dell'attuale sindaco, precisa che da fonti tecniche di prova risulta che lo stesso nel corso di un colloquio rivendicava di essere un uomo della cosca, di avere sempre tutelato gli interessi della 'ndrina e che, pur senza alcuna sollecitazione esterna, aveva sempre favorito nell'assegnazione di lavori pubblici persone «vicine» ad ambienti controindicati. L'ordinanza cautelare pone inoltre in rilievo che l'attuale primo cittadino, in relazione ad alcune aggressioni avvenute all'interno degli uffici comunali ed attentati dinamitardi allo stabile municipale, dei quali peraltro conosceva perfettamente gli autori, anziche' denunciare gli accaduti alle forze di polizia «cercava di trovare una soluzione» coinvolgendo la famiglia criminale egemone. Piu' nel dettaglio il sopra citato provvedimento, relativamente alla posizione dell'attuale sindaco, evidenzia come quest'ultimo episodio nonche' l'aver accettato in occasione della competizione elettorale il sostegno dell'associazione mafiosa e l'essere punto di riferimento stabile e continuativo della cosca portano a ritenere il primo cittadino un intraneus dell'associazione camorristica. Le vicende, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, rivelano numerosi elementi di contiguita' tra la `ndrangheta e le amministrazioni che hanno assicurato il governo dell'ente locale negli ultimi anni ed attestano l'esistenza di interferenze e condizionamenti che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 16 novembre 2018 Il Ministro dell'interno: Salvini