Art. 15. Istruttoria delle domande di pagamento L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'OP AGEA e prevede: a) controlli amministrativi; b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive. a) Controlli amministrativi. Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine: alla ricevibilita' delle domande stesse; inclusa la validita' della certificazione antimafia ove previsto; alla conformita' della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno; ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico. b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'OP AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale. Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiano e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo istruttore comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (- a) controlli amministrativi e - b) controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art. 13, paragrafo 1, «Modalita' di presentazione istanza di riesame». Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'OP con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante pec o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita' della spesa secondo le medesime modalita'. c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive. Il controllo ex post e' finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali e' stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (check list), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata - PEC o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post. Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post viene comunicata l'entita' del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni. Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art. 13, paragrafo 1, «Modalita' di presentazione istanza di riesame». Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.