(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
               Istruttoria delle domande di pagamento 
 
    L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata
dall'OP AGEA e prevede: 
      a) controlli amministrativi; 
      b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; 
      c) controlli ex post, per le domande selezionate a  campione  e
solo nel caso di polizze collettive. 
a) Controlli amministrativi. 
    Nell'ambito dei controlli amministrativi  vengono  effettuate  le
verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine: 
      alla ricevibilita' delle domande stesse; inclusa  la  validita'
della certificazione antimafia ove previsto; 
      alla conformita' della polizza/certificato di polizza stipulata
con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno; 
      ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; 
      alla presenza di doppi  finanziamenti  irregolari  ottenuti  da
altri regimi nazionali, unionali o regimi  assicurativi  privati  non
agevolati da contributo pubblico. 
b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. 
    I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno
il 5% della spesa che  deve  essere  pagata  dall'OP  AGEA  nell'anno
civile, determinata in  seguito  ai  controlli  amministrativi  delle
domande di pagamento. La selezione del campione sara'  effettuata  in
base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed  in
base ad un fattore casuale. 
    Attraverso i controlli in loco sara'  verificata  la  conformita'
delle  operazioni  realizzate  dai  beneficiari  con   la   normativa
applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli  impegni  e  gli
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del  sostegno.
Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati  dichiarati
dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. 
    I controlli in loco comprendono una visita presso  l'azienda  del
beneficiano e sono  effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in
subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
    In caso di esito positivo della istruttoria la  comunicazione  ai
beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In  caso  di
esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo istruttore  comunica,
conformemente al successivo art. 19, le modalita'  per  visualizzare,
in  ambito  SIAN,  l'esito  dell'istruttoria.  Il  beneficiario  puo'
presentare richiesta di riesame degli  esiti  dell'istruttoria  della
domanda di pagamento (- a) controlli amministrativi e - b)  controlli
in loco) entro e non oltre 10 giorni  dalla  ricezione  degli  stessi
secondo le modalita' descritte nell'art. 13, paragrafo 1,  «Modalita'
di presentazione istanza di riesame». 
    Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle
domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni  per  il
pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa  nazionale
e unionale, l'OP con proprio atto provvede ad approvare l'elenco  dei
pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante pec
o  attraverso  il   portale   SIAN   con   modalita'   opportunamente
pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito  negativo
viene notificata la declaratoria di non  ammissibilita'  della  spesa
secondo le medesime modalita'. 
c) Controlli ex post, per le domande selezionate a  campione  e  solo
nel caso di polizze collettive. 
    Il controllo ex post e' finalizzato a  verificare,  nel  caso  di
polizze     collettive,     il     pagamento     da     parte     del
consorziato/beneficiario  all'Organismo  collettivo  di  appartenenza
della quota  del  premio  complessivo  di  propria  pertinenza.  Tali
controlli ex post coprono, per ogni anno civile,  almeno  l'1%  della
spesa  ancora   subordinata   all'impegno   di   mantenimento   della
documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali e'
stato  pagato  il  contributo  pubblico.  Sono  considerati  solo   i
controlli svolti entro la fine  dell'anno  civile  in  questione.  La
selezione del campione sara' effettuata in  base  ad  un'analisi  dei
rischi ed in base ad  un  fattore  casuale.  L'Organismo  istruttore,
entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione  delle  liste
di controllo (check list), comunica ai  beneficiari,  a  mezzo  posta
elettronica certificata -  PEC  o  attraverso  il  portale  SIAN  con
modalita' opportunamente  pubblicizzate,  l'esito  dei  controlli  ex
post. 
    Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post
viene comunicata l'entita'  del  recupero  finanziario  a  cui  viene
sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni. 
    Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli  esiti
dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni  dalla  ricezione  degli
stessi secondo le modalita'  descritte  nell'art.  13,  paragrafo  1,
«Modalita' di presentazione istanza di riesame». 
    Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite  dall'OP
AGEA con proprio provvedimento.