Art. 17 Accesso formale 1. La richiesta di accesso formale puo' essere presentata di persona all'Ufficio protocollo dell'Autorita', per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell'Autorita', per via postale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento . 2. Nell'istanza l'interessato deve: a) dimostrare la propria identita' e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi; b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere; c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale; d) precisare le modalita' con cui intende esercitare il diritto di accesso; e) apporre data e sottoscrizione. 3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge, n. 241/1990 per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione all'ufficio protocollo dell'Autorita'. 4. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.