Art. 19 Accoglimento e rifiuto della richiesta 1. Entro trenta giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la domanda di accesso si intende respinta. 3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata puo' prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale puo' avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. 4. L'accesso ai documenti non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge, n. 241/1990.