Art. 21 Differimento dell'istanza di accesso 1. Il responsabile del procedimento puo' differire l'accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi: a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attivita' di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attivita' dell'Autorita'; b) in conformita' alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all'art. 53 del decreto legislativo n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara; c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi; d) nel caso di richieste di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformita' al codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attivita' necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale; e) nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.