Art. 14 Ministero della salute 1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, unita' di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse assimilabili all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 - 2017, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.