Art. 14 
 
                       Ministero della salute 
 
  1. Il Ministero della salute e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di  cui  all'art.
20, comma 1, del decreto  legislativo  n.  75  del  2017,  unita'  di
personale  non  dirigenziale,  utilizzando  le  risorse  assimilabili
all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,  calcolate  in  misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 - 2017, come
da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.