Art. 17 Disposizioni generali 1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento. 2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati: a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1ยบ gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 3. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013. 4. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta ferma quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 5. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. 6. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2190