Art. 2 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019. 
 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                     Lapecorella      
Il ragioniere generale 
     dello Stato       
        Franco