Art. 3 Disposizioni finali 1. La chiusura delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria interessati e' disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di chiusura e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per la successiva assegnazione, secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, nella competenza di appositi capitoli e piani gestionali del relativo stato di previsione, individuati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su indicazione dell'amministrazione di riferimento. 3. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 4. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria rendono il conto amministrativo della loro gestione secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2018 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco