Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La chiusura delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria
interessati e' disposta d'ufficio dal Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. 
  2. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di chiusura  e'
versata all'entrata del bilancio  dello  Stato,  rispettivamente  sui
capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della
ragioneria generale dello  Stato,  per  la  successiva  assegnazione,
secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, nella competenza  di
appositi  capitoli  e  piani  gestionali  del   relativo   stato   di
previsione, individuati dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato su indicazione dell'amministrazione di riferimento. 
  3. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili  da
ricondurre al regime di contabilita' ordinaria risultino parzialmente
o  totalmente  accantonate  per   pignoramenti,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  4. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al  regime  di
contabilita' ordinaria rendono il  conto  amministrativo  della  loro
gestione secondo le disposizioni di cui all'art. 4  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco