(Allegato 1-art. 13)
                              Art. 13. 
 
            Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari 
 
    1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti  professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro,  anche  occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica. 
    2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge  n.
69/1963,  si  applicano  solo  ai  soggetti  iscritti  all'albo   dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.