Art. 10 
 
                      Ulteriori misure urgenti 
                  per l'assistenza alla popolazione 
 
  1. Al fine di  sostenere  i  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle  competenti  autorita',  adottati  a  seguito  dell'eccezionale
evento sismico di cui in premessa,  il  Commissario  delegato,  anche
avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato a riconoscere  un  contributo
per il trasloco dei beni mobili ubicati  nella  predetta  abitazione,
nel limite  massimo  di  €  1.500,00,  nonche'  a  reperire  appositi
depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al  ripristino
dell'immobile  e  comunque  non  oltre  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza. 
  2. Agli oneri  connessi  all'attuazione  delle  misure  di  cui  al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
15.