Art. 10 Ulteriori misure urgenti per l'assistenza alla popolazione 1. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato a riconoscere un contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati nella predetta abitazione, nel limite massimo di € 1.500,00, nonche' a reperire appositi depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza. 2. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.