Art. 12 
 
               Disposizioni per assicurare il presidio 
                      nei territori interessati 
 
  1. Al fine di assicurare il presidio nei territori  dei  comuni  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre  2018
colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze di
polizia di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232, e' integrato di centoventi unita' nell'arco delle 24 ore, per
la durata di novanta  giorni,  a  decorrere  dal  26  dicembre  2018.
All'impiego  del  predetto  contingente  straordinario  si   provvede
secondo  le  disposizioni  all'uopo  vigenti,  nonche'   secondo   le
direttive del prefetto interessato. 
  2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista
dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 15.