Art. 12 Disposizioni per assicurare il presidio nei territori interessati 1. Al fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre 2018 colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze di polizia di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di centoventi unita' nell'arco delle 24 ore, per la durata di novanta giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo le direttive del prefetto interessato. 2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 15.