Art. 13 Trattamento dati personali 1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE. 3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 2-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del richiamato regolamento n. 2016/679/UE, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma. 4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2019.