Art. 5 
 
         Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici 
 
  1. Per lo svolgimento delle verifiche di  agibilita'  post  sismica
degli edifici e delle strutture interessate dall'evento calamitoso in
premessa, il Commissario delegato  provvede  al  coordinamento  delle
attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014. Le verifiche di agibilita' si svolgono  adottando  gli
strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
il Commissario delegato puo' avvalersi di tecnici  appartenenti  agli
enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente
ordinanza, dei tecnici delle Forze armate e  dei  Vigili  del  fuoco,
delle  regioni  e  province  autonome,  nonche'   di   professionisti
individuati  dai  consigli  nazionali   dei   professionisti,   anche
avvalendosi degli ordini e collegi professionali ad  essi  afferenti,
anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
8 luglio 2014. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo'
stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea  copertura
al personale impiegato nelle attivita' di cui al  presente  articolo,
ivi compresi i professionisti, anche  iscritti  ai  relativi  albi  e
collegi professionali, o associazioni di categoria. 
  4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di  cui  al
presente  articolo,  e'  riconosciuto   il   rimborso   delle   spese
documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure  ed  i
criteri riportati nell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 ovvero adottando anche specifici
criteri piu' restrittivi. Le spese di viaggio, vitto e  alloggio  dei
tecnici dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  impegnati  nelle
attivita' di cui al presente articolo sono anticipate dalle  medesime
amministrazioni e rimborsate dal Commissario delegato previa apposita
rendicontazione. 
  5.  Il  Commissario  delegato  provvede  alla  ricognizione,   alle
necessarie verifiche istruttorie ed alla  liquidazione  dei  rimborsi
spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui
al presente articolo.  Il  Commissario  delegato  puo'  corrispondere
anticipazioni  a  favore  dei  consigli  degli   ordini   e   collegi
professionali. 
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono
posti a carico delle risorse finanziarie di  cui  all'art.  15  della
presente ordinanza.