Art. 6 
 
                   Interventi di pronto ripristino 
                   sul patrimonio edilizio privato 
 
  1.  Nell'ambito  degli  interventi   di   prima   assistenza   alla
popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del  patrimonio
edilizio privato danneggiato non  gravemente,  da  parte  dei  nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e  continuativa  sia
stata sgomberata in  esecuzione  di  provvedimenti  delle  competenti
autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui
in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei  sindaci,
e' autorizzato ad assegnare un contributo per la realizzazione  degli
interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni  di
agibilita'  degli  immobili,  nel  limite  economico   massimo   di €
25.000,00 per unita' immobiliare  ed  in  alternativa  al  contributo
riconosciuto per l'autonoma sistemazione ovvero  ad  altre  forme  di
assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera che  possono
continuare  ad  essere  erogate  per   il   tempo   necessario   alla
realizzazione degli interventi e comunque  non  oltre  i  120  giorni
dalla data di presentazione della CILA. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di  immobili
condominiali, il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  erogare
altresi' un contributo massimo di € 25.000,00 per il ripristino delle
parti comuni dei fabbricati. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di sessanta
giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  i  soggetti
interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che
l'unita' strutturale cui appartiene l'unita'  immobiliare,  abbia  un
esito B o C, l'attestazione di deposito della  CILA  al  comune,  una
dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato  che
documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici in  argomento
e lo stato della struttura,  con  l'individuazione  dei  danni  e  la
valutazione economica degli interventi da effettuare.  I  contributi,
di cui al comma 1 non possono essere concessi  nel  caso  in  cui  la
documentazione sia presentata  oltre  il  termine  di  cui  al  primo
periodo. 
  4. I comuni verificano  che  le  istanze  corrispondano  ad  unita'
abitative ricomprese in unita' strutturali classificate  non  agibili
secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con  le  schede
AeDES e le relative procedure di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  243  del  18  ottobre  2014.
Inoltre, stabiliscono il contributo massimo concedibile,  nei  limiti
previsti dal comma 1. 
  5. L'erogazione dei contributi di cui al comma  1  e'  disciplinata
con provvedimento del Commissario delegato. 
  6. I contributi di cui al comma  1  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.