Art. 7 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e
d), del medesimo articolo. 
  2. Per ciascun intervento di cui al comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato indica il  comune  e  la
localita', la descrizione e la relativa  durata  nonche'  le  singole
stime di costo, ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  effettivo
dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita'  economiche
e produttive direttamente interessate dall'evento  calamitoso  citati
in premessa, di cui all'art. 25, comma 2,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario  delegato,  anche
per il tramite  dei  soggetti  attuatori  dal  medesimo  individuati,
definisce per ciascun comune  la  stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, sulla base delle indicazioni impartite  dal  Dipartimento
della protezione civile  con  successivo  provvedimento,  nel  limite
massimo di € 25.000,00. 
  4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al  comma  1,  a
valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui
all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il
Commissario  delegato  provvede  a  riconoscere   i   contributi   ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con proprio provvedimento. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.