Art. 9 Misure urgenti per l'assistenza abitativa in zone rurali 1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' economiche e produttive preesistenti, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, su richiesta dei predetti nuclei familiari e in alternativa al contributo di cui agli articoli 4 o 7, ovvero di qualsiasi altra forma di assistenza abitativa, a fornire appositi container da installare in prossimita' della medesima abitazione fino al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni interessati, provvede, anche ricorrendo al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed in deroga ai limiti ivi previsti, all'acquisizione, anche mediante noleggio, dei predetti container ed alla realizzazione delle pertinenti opere di urbanizzazione, anche avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 2 ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le prescrizioni in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico. 3. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.