Art. 9 
 
      Misure urgenti per l'assistenza abitativa in zone rurali 
 
  1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' economiche
e produttive preesistenti, ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia  stata
distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in
esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a
seguito dell'eccezionale  evento  sismico  di  cui  in  premessa,  il
Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e'  autorizzato,
su richiesta dei  predetti  nuclei  familiari  e  in  alternativa  al
contributo di cui agli articoli 4 o  7,  ovvero  di  qualsiasi  altra
forma di  assistenza  abitativa,  a  fornire  appositi  container  da
installare  in  prossimita'  della  medesima   abitazione   fino   al
ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello  stato
di emergenza. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  il  Commissario  delegato,
avvalendosi dei comuni interessati,  provvede,  anche  ricorrendo  al
Mercato elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  ed  in
deroga ai  limiti  ivi  previsti,  all'acquisizione,  anche  mediante
noleggio,  dei  predetti  container  ed  alla   realizzazione   delle
pertinenti  opere  di   urbanizzazione,   anche   avvalendosi   delle
disposizioni  di  cui  all'art.  2  ed  in  deroga   agli   strumenti
urbanistici  vigenti,  fatte  salve  le   prescrizioni   in   materia
antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela
del rischio idrogeologico. 
  3. Agli oneri  connessi  all'attuazione  delle  misure  di  cui  al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
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