Art. 2 Imputazione economica e regolazione finanziaria dei costi relativi all'assistenza in forma diretta nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria 1. L'imputazione economica delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria nei Paesi dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, compete alle aziende sanitarie locali ed e' definita per il tramite delle rispettive regioni e province autonome di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), del presente articolo. 2. Le partite debitorie sono rappresentate dalle fatture, a debito per lo Stato, emesse dalle competenti istituzioni dei Paesi di cui al comma 1 per l'assistenza sanitaria resa agli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Le partite creditorie sono rappresentate dalle fatture emesse dalle aziende sanitarie locali per l'assistenza sanitaria resa ad assistiti dai Paesi di cui al comma 1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le regole e le procedure per la compensazione della mobilita' sanitaria internazionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'accordo deve indicare, in particolare, i compiti e le responsabilita' del Ministero, delle regioni e delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione degli scambi di mobilita' attiva e passiva, in relazione alle varie fasi previste, costituite dagli addebiti, dalle contestazioni, dalle risposte alle contestazioni, nonche' le scadenze per ogni flusso e per ogni fase. L'accordo definisce inoltre le modalita' per assicurare il monitoraggio e la verifica del funzionamento dei meccanismi di natura amministrativa e contabile di cui al presente regolamento. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la regolazione finanziaria di quanto previsto ai commi 1 e 2, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria all'estero e il corrispondente capitolo di entrata 3620 del bilancio dello Stato, nonche', in applicazione del citato articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 4. I costi connessi alla mobilita' sanitaria di cui al comma 1 sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, se i costi della mobilita' sanitaria siano riferiti a soggetti non residenti in Italia. 5. I ricavi connessi alla mobilita' sanitaria, di cui al comma 1, erogata a soggetti che non risultano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della normativa nazionale vigente, sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Per l'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel cui ambito non e' possibile determinare l'imputazione del relativo onere tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero nei casi in cui non e' possibile stabilire la residenza del soggetto assistito all'estero, l'imputazione degli oneri viene definita tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I saldi regionali di mobilita' che derivano dalle imputazioni economiche di cui al comma 1, corrispondono alla differenza algebrica dei debiti e dei crediti generati dai costi e dai ricavi di cui rispettivamente ai commi 4, 5 e 6. I saldi regionali di mobilita' da imputare a titolo di acconto ai bilanci delle aziende del Servizio sanitario nazionale, per il tramite delle regioni e province autonome, e da considerare in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono ricavati dal sistema informativo del Ministero della salute, in applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti di sicurezza sociale dell'Unione europea, nonche' dagli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, relativi all'ultimo esercizio disponibile alla data di predisposizione della proposta di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale. 8. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al comma 7 si provvede, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'effettuazione di un sistema di compensazioni annuali in acconto, da operarsi con riferimento a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, sottoposte a conguaglio annuale a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi pregressi, desunti dal sistema informativo di cui al comma 7. 9. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale negativo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di mobilita' di cui al comma 7, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, e' integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) con le maggiori entrate incassate rispetto alle previsioni, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391. 10. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale positivo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di cui al comma 7, al fine di provvedere alla successiva erogazione, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, nonche' i capitoli di spesa di cui al comma 9, sono integrati, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con le risorse affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3. 11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti gli importi e le modalita' di imputazione e di regolazione finanziaria dei saldi di mobilita' sanitaria internazionale relativi agli esercizi pregressi. Gli importi recuperati, ai sensi del presente comma, restano acquisiti nel bilancio dello Stato. 12. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo negativo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, provvedono al versamento del relativo importo su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui al comma 8 e ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quindici giorni. In caso di mancato versamento nel termine suddetto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, ovvero sui capitoli di spesa di cui al comma 9. 13. Alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, si provvede attraverso il trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391; c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391. 14. Qualora il riparto delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale non intervenga in tempo utile a garantire la necessaria disponibilita' di risorse da parte del Ministero della salute, per effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti agli Stati esteri, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua in via provvisoria e salvo conguagli, i saldi regionali di cui al comma 7, ai fini delle successive occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2: - Per l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.