Art. 2 
 
Imputazione economica e regolazione finanziaria  dei  costi  relativi
  all'assistenza in forma diretta nel territorio degli  Stati  membri
  dell'Unione europea,  negli  altri  Paesi  dello  Spazio  economico
  europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi  accordi
  in materia di assistenza sanitaria 
 
  1. L'imputazione economica delle  partite  debitorie  e  creditorie
connesse alla mobilita'  sanitaria  nei  Paesi  dell'Unione  europea,
negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera  e  nei
Paesi con i quali sono conclusi  accordi  in  materia  di  assistenza
sanitaria, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, compete alle aziende sanitarie locali ed  e'  definita
per il tramite  delle  rispettive  regioni  e  province  autonome  di
appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma  4,  lettera  b),
del presente articolo. 
  2. Le partite debitorie sono rappresentate dalle fatture, a  debito
per lo Stato, emesse dalle competenti istituzioni dei Paesi di cui al
comma 1 per l'assistenza sanitaria resa  agli  iscritti  al  Servizio
sanitario nazionale. Le partite creditorie sono  rappresentate  dalle
fatture  emesse  dalle  aziende  sanitarie  locali  per  l'assistenza
sanitaria resa ad assistiti dai Paesi di cui al comma 1. Con  accordo
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sono  definite
le regole  e  le  procedure  per  la  compensazione  della  mobilita'
sanitaria internazionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente  regolamento.  L'accordo  deve
indicare,  in  particolare,  i  compiti  e  le  responsabilita'   del
Ministero, delle regioni e delle aziende  sanitarie  coinvolte  nella
gestione degli scambi di mobilita' attiva  e  passiva,  in  relazione
alle  varie  fasi  previste,   costituite   dagli   addebiti,   dalle
contestazioni, dalle risposte alle contestazioni, nonche' le scadenze
per ogni flusso e per  ogni  fase.  L'accordo  definisce  inoltre  le
modalita'  per  assicurare  il  monitoraggio  e   la   verifica   del
funzionamento dei meccanismi di natura amministrativa e contabile  di
cui al presente regolamento. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la regolazione finanziaria di quanto previsto ai commi 1 e 2, avviene
tramite il capitolo di spesa 4391, iscritto nello stato di previsione
del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria all'estero e il
corrispondente capitolo di entrata 3620  del  bilancio  dello  Stato,
nonche', in applicazione del citato articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 
  4. I costi connessi alla mobilita' sanitaria di cui al comma 1 sono
imputati: 
  a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora  siano  riferiti
ai propri residenti; 
  b) al bilancio dello Stato, se i costi  della  mobilita'  sanitaria
siano riferiti a soggetti non residenti in Italia. 
  5. I ricavi connessi alla mobilita' sanitaria, di cui al  comma  1,
erogata a soggetti che non risultano a carico del Servizio  sanitario
nazionale, ai sensi della normativa nazionale vigente, sono  imputati
ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Per l'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale
con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel cui  ambito  non
e' possibile determinare l'imputazione  del  relativo  onere  tra  lo
Stato e le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
ovvero nei casi in cui non e' possibile stabilire  la  residenza  del
soggetto  assistito  all'estero,  l'imputazione  degli  oneri   viene
definita tramite accordo in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  7. I saldi regionali di mobilita' che  derivano  dalle  imputazioni
economiche di cui al comma 1, corrispondono alla differenza algebrica
dei debiti e dei crediti generati dai  costi  e  dai  ricavi  di  cui
rispettivamente ai commi 4, 5 e 6. I saldi regionali di mobilita'  da
imputare a titolo di acconto ai bilanci delle  aziende  del  Servizio
sanitario  nazionale,  per  il  tramite  delle  regioni  e   province
autonome, e da considerare in sede di riparto del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, sono ricavati dal  sistema  informativo
del  Ministero  della  salute,  in  applicazione  delle  disposizioni
previste dai regolamenti di sicurezza  sociale  dell'Unione  europea,
nonche' dagli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea,  relativi   all'ultimo   esercizio
disponibile alla data di predisposizione della  proposta  di  riparto
delle risorse del Servizio sanitario nazionale. 
  8. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al comma
7 si provvede, in sede di ripartizione delle risorse  destinate  alla
copertura del fabbisogno sanitario standard  del  Servizio  sanitario
nazionale, attraverso l'effettuazione di un sistema di  compensazioni
annuali in acconto, da operarsi con riferimento a ciascuna regione  e
Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,  sottoposte  a  conguaglio
annuale a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli  esercizi
pregressi, desunti dal sistema informativo di cui al comma 7. 
  9. In caso di saldo nazionale di mobilita' sanitaria internazionale
negativo, determinato come somma algebrica  dei  saldi  regionali  di
mobilita' di cui al comma 7, il capitolo di  spesa  4391  di  cui  al
comma 3, e' integrato mediante le occorrenti variazioni  di  bilancio
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: 
  a) con le risorse rese disponibili sui capitoli  di  spesa  per  il
Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) con le maggiori  entrate  incassate  rispetto  alle  previsioni,
affluite al capitolo di entrata 3620 di cui  al  comma  3,  entro  il
limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di
previsione sul capitolo di spesa 4391. 
  10.  In  caso   di   saldo   nazionale   di   mobilita'   sanitaria
internazionale positivo, determinato come somma algebrica  dei  saldi
regionali di cui al comma 7, al fine di  provvedere  alla  successiva
erogazione, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma  3,  nonche'  i
capitoli di spesa di cui al comma  9,  sono  integrati,  mediante  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, con le risorse affluite al capitolo di
entrata 3620 di cui al comma 3. 
  11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da stipularsi entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, sono definiti gli importi  e  le  modalita'  di
imputazione e di  regolazione  finanziaria  dei  saldi  di  mobilita'
sanitaria  internazionale  relativi  agli  esercizi  pregressi.   Gli
importi recuperati, ai sensi del presente  comma,  restano  acquisiti
nel bilancio dello Stato. 
  12. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in  caso
di loro eventuale saldo negativo regionale o provinciale, determinato
ai sensi del presente articolo, provvedono al versamento del relativo
importo su apposito capitolo di  entrata  del  bilancio  dello  Stato
entro  trenta  giorni  dalla  delibera   del   CIPE   relativa   alla
ripartizione di cui al comma 8 e ne danno comunicazione al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro i successivi quindici giorni. In caso  di  mancato
versamento nel termine suddetto, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a recuperare le  somme  dovute  ai  sensi  del
presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi  titolo  ai
predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391
di cui al comma 3, ovvero sui capitoli di spesa di cui al comma 9. 
  13. Alle regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in  caso
di loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale, determinato
ai  sensi  del  presente  articolo,   si   provvede   attraverso   il
trasferimento  da  capitolo  di  bilancio   allo   scopo   istituito,
opportunamente  integrato  mediante  le  occorrenti   variazioni   di
bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: 
  a) con le risorse rese disponibili sui capitoli  di  spesa  per  il
Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) ove  occorra  mediante  riassegnazione  delle  maggiori  entrate
incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio,
affluite al capitolo di entrata 3620 di cui  al  comma  3,  entro  il
limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di
previsione sul capitolo di spesa 4391; 
  c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al
relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391. 
  14. Qualora il riparto delle risorse destinate alla  copertura  del
fabbisogno sanitario standard del Servizio  sanitario  nazionale  non
intervenga in tempo utile a garantire la necessaria disponibilita' di
risorse  da  parte  del  Ministero  della  salute,   per   effettuare
tempestivamente i pagamenti dovuti agli  Stati  esteri,  il  Ministro
della salute, con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, individua in via provvisoria  e  salvo
conguagli, i saldi regionali  di  cui  al  comma  7,  ai  fini  delle
successive occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 18, comma 7, del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.