Art. 3 Procedure amministrative e contabili in materia di assistenza indiretta 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorita' statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi al rimborso delle spese sostenute dall'assistito per se' o per i propri familiari aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia e la relativa regolazione finanziaria avviene tramite il capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2. 2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 228/2012, ciascuna azienda sanitaria locale rilascia l'attestato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 al soggetto residente interessato. 3. I soggetti interessati presentano le domande di rimborso, contenenti l'indicazione del luogo di residenza in Italia, all'ufficio consolare entro tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore. 4. L'ufficio consolare inoltra tempestivamente la domanda di rimborso con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, all'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato. 5. L'azienda sanitaria locale, dispone, con provvedimento motivato, il rimborso nella misura richiesta o nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 7, ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o altro motivo. 6. Restano confermate, per gli assistiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le procedure previste dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 7. Le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero sono ad essi rimborsate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. Ulteriori modalita' di rimborso sono definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 3: - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 15 (Norme transitorie per la prima applicazione del decreto). - Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non sara' fornita l'appendice al libretto sanitario di cui all'art. 10, l'assistenza e' erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unita' sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l'assistenza e' assicurata, in forma indiretta, secondo le procedure previste dall'art. 7. Per gli incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell'art. 2, continuano ad applicarsi le norme vigenti. Fino a quando non sara' emanato il decreto di cui all'art. 11, il contributo per l'assistenza di malattia dovuto dai soggetti ivi indicati sara' trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e versato, a cura dell'amministrazione o ente di appartenenza, sull'apposito capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.». - Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 7 (Procedure per l'assistenza indiretta). - Nei casi di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto, le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero per prestazioni sanitarie sono ad essi rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti i livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e sempre che tali spese siano da ritenersi congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del luogo, tenuto conto delle possibilita' di assistenza sanitaria e degli usi locali. Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore. I capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, riferiscono telegraficamente in ordine alla domanda di rimborso al Ministero della sanita' e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera B), anche al Ministero degli affari esteri e su autorizzazione di massima del Ministero della sanita' dispongono per il pagamento in loco nella misura pari alla meta' dell'importo complessivo. La domanda con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma e' trasmessa nel contempo al Ministero della sanita'. In caso di domanda tardiva o di mancata autorizzazione di massima, l'autorita' consolare trasmette la domanda al Ministero della sanita', con il motivato parere, oltre che a termini del precedente comma, anche in ordine all'ammissibilita' della domanda. Il Ministero della sanita' dispone, con provvedimento motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura piu' ridotta, l'eventuale recupero totale o parziale dell'acconto, ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o per altro motivo. Nel caso di lavoratori, occupati all'estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia, i quali fruiscano delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per l'interessato e per i familiari aventi diritto sono anticipate dall'impresa e successivamente rimborsate alla stessa dallo Stato nei limiti e con le modalita' previsti dal presente decreto.».