Art. 3 
 
           Procedure amministrative e contabili in materia 
                       di assistenza indiretta 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, ovvero, per le regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 85, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
ferma restando la competenza del Ministero della salute di  autorita'
statale in materia di assistenza  sanitaria  all'estero,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  618,  i
costi  connessi   all'assistenza   sanitaria   in   forma   indiretta
all'estero, relativi al rimborso delle spese sostenute dall'assistito
per se' o per i propri familiari aventi diritto di  cui  all'articolo
1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono imputati: 
  a)  ai  bilanci  delle  aziende  sanitarie  locali,  qualora  siano
riferiti ai propri residenti; 
  b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a  soggetti  non
residenti in Italia e la  relativa  regolazione  finanziaria  avviene
tramite il capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 84,  della  legge
n. 228/2012, ciascuna azienda sanitaria locale  rilascia  l'attestato
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.
618 del 1980 al soggetto residente interessato. 
  3. I  soggetti  interessati  presentano  le  domande  di  rimborso,
contenenti  l'indicazione  del  luogo   di   residenza   in   Italia,
all'ufficio consolare entro tre  mesi  dalla  data  di  effettuazione
della relativa spesa, a pena di decadenza dal  diritto  al  rimborso,
salvo i casi  in  cui  l'interessato  dimostri  di  non  aver  potuto
rispettare i termini per motivi di forza maggiore. 
  4.  L'ufficio  consolare  inoltra  tempestivamente  la  domanda  di
rimborso con la relativa documentazione e  con  il  proprio  motivato
parere  circa  la  ricorrenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  618
del 1980, all'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato. 
  5. L'azienda sanitaria locale, dispone, con provvedimento motivato,
il rimborso nella misura richiesta o  nella  misura  ridotta  secondo
quanto previsto dal comma 7, ovvero la reiezione  della  domanda  per
tardivita' o altro motivo. 
  6. Restano confermate, per gli assistiti di cui al comma 1, lettera
b), del presente articolo, le procedure previste dal citato  articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 
  7. Le spese sanitarie sostenute  dagli  interessati  in  territorio
estero sono ad essi rimborsate ai sensi dell'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. Ulteriori  modalita'
di  rimborso  sono  definite  con  accordo  in  sede  di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
          luglio 1980, n. 618, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: 
              «Art. 15 (Norme transitorie per la  prima  applicazione
          del decreto).  -  Nella  prima  applicazione  del  presente
          decreto e fino a quando non sara'  fornita  l'appendice  al
          libretto sanitario di  cui  all'art.  10,  l'assistenza  e'
          erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta  in
          volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza
          o  dalla  unita'   sanitaria   locale   o   dal   consolato
          territorialmente competente. In pendenza  dell'approvazione
          dello schema-tipo di  convenzione  o  della  stipula  delle
          stesse, l'assistenza e'  assicurata,  in  forma  indiretta,
          secondo  le  procedure  previste  dall'art.  7.   Per   gli
          incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell'art. 2,
          continuano ad applicarsi le norme vigenti. 
              Fino a quando non  sara'  emanato  il  decreto  di  cui
          all'art. 11, il contributo  per  l'assistenza  di  malattia
          dovuto dai soggetti ivi  indicati  sara'  trattenuto  sulla
          retribuzione  ad  essi  spettante   e   versato,   a   cura
          dell'amministrazione o ente di appartenenza,  sull'apposito
          capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della  legge
          23 dicembre 1978, n. 833.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: 
              «Art. 7 (Procedure per l'assistenza indiretta).  -  Nei
          casi di cui all'art. 3, lettera b), del  presente  decreto,
          le  spese  sanitarie   sostenute   dagli   interessati   in
          territorio estero per prestazioni sanitarie  sono  ad  essi
          rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti
          i livelli stabiliti ai sensi dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 , e sempre che tali  spese  siano  da
          ritenersi  congrue  in  relazione  ai  prezzi,  tariffe  ed
          onorari del  luogo,  tenuto  conto  delle  possibilita'  di
          assistenza sanitaria e degli usi locali. 
              Le domande di rimborso  devono  essere  inoltrate  alle
          rappresentanze diplomatiche  e  consolari  entro  tre  mesi
          dall'effettuazione  della  relativa  spesa,   a   pena   di
          decadenza del diritto al rimborso,  salvi  i  casi  in  cui
          l'interessato dimostri di non  aver  potuto  rispettare  il
          termine per motivi di forza maggiore. 
              I capi delle rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
          competenti per territorio, riferiscono telegraficamente  in
          ordine alla domanda di rimborso al Ministero della  sanita'
          e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera  B),  anche  al
          Ministero  degli  affari  esteri  e  su  autorizzazione  di
          massima del  Ministero  della  sanita'  dispongono  per  il
          pagamento in loco nella misura pari alla meta' dell'importo
          complessivo. La domanda con la  relativa  documentazione  e
          con il proprio motivato  parere  circa  la  ricorrenza  dei
          requisiti di cui al primo comma e' trasmessa  nel  contempo
          al Ministero della sanita'. 
              In caso di domanda tardiva o di mancata  autorizzazione
          di massima, l'autorita' consolare trasmette la  domanda  al
          Ministero della sanita', con il motivato parere, oltre  che
          a  termini  del   precedente   comma,   anche   in   ordine
          all'ammissibilita' della domanda. 
              Il Ministero della sanita' dispone,  con  provvedimento
          motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura  piu'
          ridotta,   l'eventuale   recupero   totale    o    parziale
          dell'acconto,  ovvero  la  reiezione  della   domanda   per
          tardivita' o per altro motivo. 
              Nel  caso  di  lavoratori,  occupati  all'estero   alle
          dipendenze di imprese italiane o straniere  aventi  sede  o
          rappresentanza legale in Italia, i  quali  fruiscano  delle
          prestazioni sanitarie in  forma  indiretta,  le  spese  per
          l'interessato  e  per  i  familiari  aventi  diritto   sono
          anticipate dall'impresa e successivamente  rimborsate  alla
          stessa dallo Stato nei limiti e con le  modalita'  previsti
          dal presente decreto.».