Art. 4 Imputazione economica e regolazione finanziaria degli ulteriori costi relativi all'assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'assistenza indiretta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorita' statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, in esecuzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, istituti o medici privati, nonche' all'articolo 9 del medesimo decreto, sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia. 2. La regolazione finanziaria dei costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero, di cui al comma 1, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2, comma 3; a valere sullo stesso capitolo di spesa avviene la regolazione finanziaria dei costi derivanti dagli articoli 5 e 9, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora risultino a carico del bilancio dello Stato. 3. L'ufficio consolare provvede ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 avvalendosi dei fondi ad esso trimestralmente accreditati dal Ministero della salute e trasmette a quest'ultimo i rendiconti trimestrali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, contenenti anche l'indicazione della regione o della provincia autonoma di eventuale residenza in Italia dell'assistito, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre. 4. Il Ministero della salute trasmette alla competente regione o provincia autonoma il rendiconto di cui al comma 3, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. 5. Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte della regione e provincia autonoma del predetto rendiconto senza che sia pervenuta alcuna contestazione in merito alla legittima e corretta imputazione dei pagamenti, il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le somme da recuperare distintamente per ciascuna regione e provincia autonoma debitrice. 6. I recuperi vengono operati in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2, comma 3. 7. Le partite debitorie sono rappresentate dai rendiconti di cui al comma 4. L'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 2, comma 2 dovra' definire anche le regole e le procedure relative alla gestione dei debiti di mobilita' internazionale di cui al presente articolo. 8. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, compensano i debiti derivanti dai pagamenti di cui al comma 3 con il loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale determinato ai sensi dell'articolo 2. 9. Qualora il saldo di cui al comma 6 risulti negativo, ovvero positivo ma insufficiente al fine della compensazione integrale, la somma dovuta deve essere versata su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui all'articolo 2, comma 8, e ne deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i quindici giorni successivi. In caso di mancato versamento nel termine suddetto il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2. 10. Qualora il predetto saldo di cui al comma 6 risulti positivo, la somma dovuta per differenza dovra' essere regolarizzata attraverso trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al richiamato comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391; c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391. 11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 al trasferimento dell'infermo dai Paesi in cui e' erogata l'assistenza sanitaria diretta o indiretta, l'imputazione dei relativi costi e la loro regolazione finanziaria avvengono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Note all'art. 4: - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 3 (Forme dell'assistenza). - All'erogazione dell'assistenza si provvede: a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria.». «Art. 5 (Assistenza nel territorio di altri Stati). - Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, ai quali non si applichino il regime comunitario ovvero altri regimi convenzionali i Ministeri della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa al fine di ottenere che gli interessati vengano assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese dello Stato italiano sempre che le prestazioni da erogare rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale. L'assistenza, nel territorio degli Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, e' di norma assicurata mediante convenzioni con istituti o enti pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano con proprie strutture l'assistenza in tutto il territorio di uno o piu' Stati. Qualora non sia possibile la stipula delle convenzioni di cui al comma precedente, l'assistenza e' assicurata mediante convenzioni con istituti pubblici assistenziali dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati riconosciuti dallo Stato locale e che siano in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale. Le convenzioni di cui ai commi precedenti sono stipulate dal capo della rappresentanza diplomatica accreditato presso lo Stato in cui l'istituto abbia la sede principale, ovvero, nel caso che l'istituto abbia sede anche in Italia, dal Ministro della sanita' o da un suo delegato, ovvero dai capi delle rappresentanze consolari competenti. La stipulazione e' effettuata a trattativa privata e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato, sulla base di uno schema di massima da approvarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Nello schema sono previsti, tra l'altro: 1) i criteri per la determinazione della quota capitaria media da corrispondere all'istituzione contraente, rispettivamente per assistenza medica generica e specialistica, per giornate di degenza ospedaliera, per cure di maternita', per trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi anche specialistici a livello extra ospedaliero, per somministrazione diretta di farmaci e per prestazioni idrotermali o protesiche; 2) la possibilita' di usufruire, laddove previste dai regimi locali di sicurezza sociale e allorquando esistano strutture idonee, di visite biennali consistenti in indagini diagnostiche da indicare nello schema anche in relazione alle condizioni geosanitarie locali, nonche' tenendo conto delle indicazioni della legge di piano sanitario relative agli interventi di medicina preventiva; 3) le modalita' per tenere costantemente aggiornata l'istituzione contraente sui livelli di prestazioni, che debbono essere garantiti, ferme restando, a carico dell'assistito, le spese per prestazioni che superino i livelli stessi; 4) la facolta' dell'autorita' italiana di recedere, in qualsiasi momento e senza indennizzi, dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle prestazioni stesse; 5) l'impegno della istituzione contraente di provvedere, previa autorizzazione ed a spese dell'autorita' italiana, al trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra localita' del Paese stesso, d'Italia o di un Paese terzo, quando ricorra la necessita' di prestazioni altamente specializzate, che non sia possibile ottenere sul posto; 6) le modalita' per i pagamenti all'istituzione contraente; 7) la clausola di tacito rinnovo della convenzione, salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi precedenti la data di scadenza. Per l'accertamento di congruita' e dell'idoneita' dell'istituto o ente prescelto e per le successive verifiche le autorita' diplomatiche e consolari predette possono richiedere la collaborazione del Ministero della sanita'. L'approvazione delle singole convenzioni compete al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro degli affari esteri.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 8 (Procedure per i pagamenti da effettuarsi all'estero). - Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 3, lettera a) 4 e 5, nonche' ai rimborsi parziali di cui all'art. 7 avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente accreditati dal Ministero della Sanita', al quale sono trasmessi i relativi rendiconti. Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . Il Ministero della sanita' provvede al pagamento del saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di quelli previsti dall'art. 9, con mandati diretti a favore degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano al momento del pagamento ovvero al loro domicilio, se nel frattempo sono rientrati in Italia.». «Art. 9 (Norme particolari per i lavoratori frontalieri). - L'assistenza ai lavoratori frontalieri ed ai loro familiari aventi diritto, durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attivita' lavorativa da essi svolta, e' limitata ai soli casi di urgenza, sempre che anche in tali casi essa non sia gia' assicurata dai trattati e dai regolamenti comunitari e, per gli altri Stati confinanti non membri della Comunita' europea, nonche' per il Principato di Monaco, dagli accordi stipulati da parte italiana con i Governi o direttamente con istituzioni assistenziali estere e sempre che non sia garantita dai sistemi di sicurezza sociale dei Paesi o dai datori di lavoro. Il Ministero della sanita' subentra all'INAM ed altre gestioni mutualistiche soppresse nei rapporti con le istituzioni estere in regime convenzionale su base di reciprocita' e si assume l'onere del rimborso delle prestazioni di urgenza che non sia a carico delle istituzioni stesse. Nei casi in cui la materia dell'assistenza di urgenza ai lavoratori frontalieri non risulti disciplinata dai regimi convenzionali di cui ai commi precedenti, ne' specificamente garantita dalle leggi locali, i Ministeri della sanita' e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa per ottenere che l'assistenza stessa sia prestata dall'istituzione assistenziale estera per conto ed a spese dello Stato italiano. In assenza di tale possibilita', all'interessato e' dato avvalersi dell'assistenza in forma indiretta di cui agli articoli 3 e 7 del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: «Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti, sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2 dall'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio. Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare.».