Art. 4 
 
Imputazione economica e regolazione finanziaria degli ulteriori costi
  relativi all'assistenza sanitaria di cui al decreto del  Presidente
  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, ovvero, per le regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'assistenza indiretta,
secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  85  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, ferma restando  la  competenza  del  Ministero
della salute di autorita' statale in materia di assistenza  sanitaria
all'estero, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980,  n.  618,  i  costi  connessi  all'assistenza  sanitaria
all'estero di cui agli articoli 3, comma  1,  lettera  a),  e  5  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  618  del  1980,   in
esecuzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici  o  privati,
istituti o  medici  privati,  nonche'  all'articolo  9  del  medesimo
decreto, sono imputati: 
  a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora  siano  riferiti
ai propri residenti; 
  b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a  soggetti  non
residenti in Italia. 
  2. La regolazione finanziaria  dei  costi  connessi  all'assistenza
sanitaria all'estero, di cui al comma 1, avviene tramite il  capitolo
di spesa 4391, di cui all'articolo 2, comma 3; a valere sullo  stesso
capitolo di  spesa  avviene  la  regolazione  finanziaria  dei  costi
derivanti dagli articoli 5 e 9, di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980,  qualora  risultino  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  3. L'ufficio consolare provvede ai pagamenti  in  esecuzione  delle
convenzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del  1980  avvalendosi
dei fondi ad esso trimestralmente  accreditati  dal  Ministero  della
salute e trasmette a quest'ultimo i  rendiconti  trimestrali  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del
1980, contenenti anche l'indicazione della regione o della  provincia
autonoma di  eventuale  residenza  in  Italia  dell'assistito,  entro
trenta giorni dalla scadenza del trimestre. 
  4. Il Ministero della salute trasmette alla  competente  regione  o
provincia autonoma il rendiconto di cui al comma  3,  entro  quindici
giorni dal ricevimento dello stesso. 
  5. Decorso il termine di novanta giorni dal  ricevimento  da  parte
della regione e provincia autonoma del predetto rendiconto senza  che
sia  pervenuta  alcuna  contestazione  in  merito  alla  legittima  e
corretta  imputazione  dei  pagamenti,  il  Ministero  della   salute
comunica al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  somme  da  recuperare
distintamente per ciascuna regione e provincia autonoma debitrice. 
  6. I recuperi vengono operati in sede di ripartizione delle risorse
destinate  alla  copertura  del  fabbisogno  sanitario  standard  del
Servizio  sanitario  nazionale.  Dette  somme  sono  riassegnate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sul  capitolo  di
spesa 4391 di cui all'articolo 2, comma 3. 
  7. Le partite debitorie sono rappresentate dai rendiconti di cui al
comma 4. L'accordo in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano previsto dall'articolo 2, comma 2 dovra'  definire  anche  le
regole e le procedure relative alla gestione dei debiti di  mobilita'
internazionale di cui al presente articolo. 
  8. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  con  oneri  a  carico  del  bilancio   statale,
compensano i debiti derivanti dai pagamenti di cui al comma 3 con  il
loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale determinato  ai
sensi dell'articolo 2. 
  9. Qualora il saldo di cui al  comma  6  risulti  negativo,  ovvero
positivo ma insufficiente al fine della compensazione  integrale,  la
somma dovuta deve essere versata su apposito capitolo di entrata  del
bilancio dello Stato entro trenta  giorni  dalla  delibera  del  CIPE
relativa alla ripartizione di cui all'articolo 2, comma 8, e ne  deve
essere data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i  quindici
giorni successivi. In caso di mancato versamento nel termine suddetto
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle
somme spettanti a qualsiasi  titolo  ai  predetti  enti  interessati.
Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sul capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2. 
  10. Qualora il predetto saldo di cui al comma 6  risulti  positivo,
la somma dovuta per differenza dovra' essere regolarizzata attraverso
trasferimento  da  capitolo  di  bilancio   allo   scopo   istituito,
opportunamente  integrato  mediante  le  occorrenti   variazioni   di
bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: 
  a) con le risorse rese disponibili sui capitoli  di  spesa  per  il
Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) ove  occorra  mediante  riassegnazione  delle  maggiori  entrate
incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio,
affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al  richiamato  comma  3,
entro il limite massimo dell'importo che eccede  lo  stanziamento  di
bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391; 
  c) ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al
relativo fabbisogno, con le disponibilita' sul capitolo 4391. 
  11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 6 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618  al  trasferimento
dell'infermo dai Paesi  in  cui  e'  erogata  l'assistenza  sanitaria
diretta o indiretta, l'imputazione  dei  relativi  costi  e  la  loro
regolazione finanziaria avvengono secondo quanto disposto dai commi 1
e 2 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  3,  comma  1,
          lettera a), e 5 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: 
              «Art.  3  (Forme  dell'assistenza).  -   All'erogazione
          dell'assistenza si provvede: 
              a) in forma diretta mediante convenzioni da  stipularsi
          con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o  con
          enti, istituti o medici privati, che assicurino  i  livelli
          di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per
          i  dipendenti  pubblici  in   attivita'   di   servizio   o
          pensionati, compresi i familiari a carico  o  in  cerca  di
          prima occupazione residenti all'estero in zone di  confine,
          viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente
          all'assistenza ospedaliera e  riabilitativa  per  strutture
          esistenti  in  territorio  italiano  limitrofo  ovvero   di
          usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale  esistente
          nel territorio italiano limitrofo, delle altre  prestazioni
          assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni
          conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in
          territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate
          con decreto del Ministro della sanita' al fine  di  evitare
          duplicazioni di assistenza sanitaria.». 
              «Art. 5 (Assistenza nel territorio di altri  Stati).  -
          Per  i  soggetti  appartenenti  alle   categorie   indicate
          all'art.  2,  ai  quali  non  si   applichino   il   regime
          comunitario ovvero altri regimi convenzionali  i  Ministeri
          della sanita' e degli affari esteri  esplicano  ogni  utile
          iniziativa al fine di ottenere che gli interessati  vengano
          assistiti dalle istituzioni straniere per conto e  a  spese
          dello Stato italiano sempre che le prestazioni  da  erogare
          rientrino  nei  livelli  stabiliti  dal   piano   sanitario
          nazionale. 
              L'assistenza, nel territorio degli Stati  con  i  quali
          l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, e' di  norma
          assicurata  mediante  convenzioni  con  istituti   o   enti
          pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano  con
          proprie strutture l'assistenza in tutto  il  territorio  di
          uno o piu' Stati. 
              Qualora non sia possibile la stipula delle  convenzioni
          di cui al  comma  precedente,  l'assistenza  e'  assicurata
          mediante convenzioni con  istituti  pubblici  assistenziali
          dello Stato estero o con enti, istituti  e  medici  privati
          riconosciuti dallo Stato locale e che  siano  in  grado  di
          assicurare livelli di prestazioni sanitarie  equivalenti  a
          quelle stabilite dal piano sanitario nazionale. 
              Le  convenzioni  di  cui  ai  commi   precedenti   sono
          stipulate  dal  capo   della   rappresentanza   diplomatica
          accreditato presso lo Stato in cui l'istituto abbia la sede
          principale, ovvero, nel  caso  che  l'istituto  abbia  sede
          anche in Italia, dal Ministro della sanita'  o  da  un  suo
          delegato, ovvero dai capi  delle  rappresentanze  consolari
          competenti. 
              La stipulazione e' effettuata a  trattativa  privata  e
          senza obbligo di sentire il parere del Consiglio di  Stato,
          sulla base di uno  schema  di  massima  da  approvarsi  con
          decreto del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
          sociale e del tesoro. 
              Nello schema sono previsti, tra l'altro: 
              1)  i  criteri  per  la  determinazione   della   quota
          capitaria   media    da    corrispondere    all'istituzione
          contraente, rispettivamente per assistenza medica  generica
          e specialistica, per giornate di degenza  ospedaliera,  per
          cure di maternita', per trattamenti preventivi, terapeutici
          e  riabilitativi  anche  specialistici  a   livello   extra
          ospedaliero, per somministrazione diretta di farmaci e  per
          prestazioni idrotermali o protesiche; 
              2) la possibilita' di usufruire, laddove  previste  dai
          regimi locali di sicurezza sociale e  allorquando  esistano
          strutture  idonee,  di  visite  biennali   consistenti   in
          indagini diagnostiche da indicare  nello  schema  anche  in
          relazione  alle  condizioni  geosanitarie  locali,  nonche'
          tenendo  conto  delle  indicazioni  della  legge  di  piano
          sanitario relative agli interventi di medicina preventiva; 
              3) le modalita'  per  tenere  costantemente  aggiornata
          l'istituzione contraente sui livelli  di  prestazioni,  che
          debbono  essere  garantiti,  ferme   restando,   a   carico
          dell'assistito, le spese per  prestazioni  che  superino  i
          livelli stessi; 
              4) la facolta' dell'autorita' italiana di recedere,  in
          qualsiasi momento e senza indennizzi, dalla convenzione  in
          caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza  delle
          prestazioni stesse; 
              5)   l'impegno   della   istituzione   contraente    di
          provvedere, previa autorizzazione ed a spese dell'autorita'
          italiana, al trasporto dell'infermo e, ove occorra,  di  un
          accompagnatore  in  altra  localita'  del   Paese   stesso,
          d'Italia o di un Paese terzo, quando ricorra la  necessita'
          di  prestazioni  altamente  specializzate,  che   non   sia
          possibile ottenere sul posto; 
              6)  le  modalita'  per  i   pagamenti   all'istituzione
          contraente; 
              7) la clausola di  tacito  rinnovo  della  convenzione,
          salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi
          precedenti la data di scadenza. 
              Per  l'accertamento  di  congruita'  e   dell'idoneita'
          dell'istituto  o  ente  prescelto  e  per   le   successive
          verifiche le autorita' diplomatiche  e  consolari  predette
          possono richiedere la collaborazione  del  Ministero  della
          sanita'. 
              L'approvazione delle  singole  convenzioni  compete  al
          Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  degli
          affari esteri.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
          618: 
              «Art. 8  (Procedure  per  i  pagamenti  da  effettuarsi
          all'estero). - Le rappresentanze diplomatiche e gli  uffici
          consolari  provvedono  ai  pagamenti  in  esecuzione  delle
          convenzioni di cui ai precedenti articoli 3, lettera a) 4 e
          5,  nonche'  ai  rimborsi  parziali  di  cui   all'art.   7
          avvalendosi dei fondi ad essi  trimestralmente  accreditati
          dal Ministero della Sanita',  al  quale  sono  trasmessi  i
          relativi rendiconti. Si applicano  le  norme  di  cui  agli
          articoli 75, 76 e  78  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . 
              Il Ministero della sanita' provvede  al  pagamento  del
          saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di  quelli  previsti
          dall'art. 9, con mandati diretti a favore degli interessati
          presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si  trovano
          al momento del pagamento ovvero al loro domicilio,  se  nel
          frattempo sono rientrati in Italia.». 
              «Art.   9   (Norme   particolari   per   i   lavoratori
          frontalieri). - L'assistenza ai lavoratori  frontalieri  ed
          ai loro familiari aventi diritto, durante la permanenza  in
          territorio  estero  strettamente  connessa   al   tipo   di
          attivita' lavorativa da essi svolta, e'  limitata  ai  soli
          casi di urgenza, sempre che anche in tali casi essa non sia
          gia' assicurata dai trattati e dai  regolamenti  comunitari
          e,  per  gli  altri  Stati  confinanti  non  membri   della
          Comunita' europea, nonche' per  il  Principato  di  Monaco,
          dagli accordi stipulati da parte italiana con i  Governi  o
          direttamente con istituzioni assistenziali estere e  sempre
          che non sia garantita dai sistemi di sicurezza sociale  dei
          Paesi o dai datori di lavoro. 
              Il Ministero della sanita' subentra all'INAM  ed  altre
          gestioni  mutualistiche  soppresse  nei  rapporti  con   le
          istituzioni estere  in  regime  convenzionale  su  base  di
          reciprocita'  e  si  assume  l'onere  del  rimborso   delle
          prestazioni  di  urgenza  che  non  sia  a   carico   delle
          istituzioni stesse. 
              Nei casi in cui la materia dell'assistenza  di  urgenza
          ai lavoratori  frontalieri  non  risulti  disciplinata  dai
          regimi  convenzionali  di  cui  ai  commi  precedenti,  ne'
          specificamente garantita dalle leggi  locali,  i  Ministeri
          della sanita' e degli affari esteri  esplicano  ogni  utile
          iniziativa  per  ottenere  che  l'assistenza   stessa   sia
          prestata dall'istituzione assistenziale estera per conto ed
          a spese dello Stato italiano. 
              In assenza di  tale  possibilita',  all'interessato  e'
          dato avvalersi dell'assistenza in forma  indiretta  di  cui
          agli articoli 3 e 7 del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618: 
              «Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime
          convenzionale quanto in regime di assistenza  indiretta  le
          spese per il trasferimento dell'infermo e di  un  eventuale
          accompagnatore  in  Italia  o  da  una   localita'   estera
          all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o
          di  attrezzature  sanitarie  o  per  necessita'   derivanti
          dall'evento sanitario o da esso conseguenti, sono a  carico
          dello Stato sempre che il trasferimento  stesso  sia  stato
          preventivamente autorizzato per  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera A)  del  primo  comma  dell'art.  2  dall'autorita'
          consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o
          nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, il  medico  di
          fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per  i  soggetti
          di cui alla lettera B) del  primo  comma  dell'art.  2  dal
          Ministero degli affari esteri, sentito il  Ministero  della
          sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza,
          dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per
          questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici  sono
          autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese
          di viaggio. 
              Si prescinde dalla  predetta  autorizzazione  solo  nei
          casi di comprovata impossibilita'  per  l'interessato,  per
          l'impresa  o  per  chi  altro  l'assista,   di   collegarsi
          tempestivamente con la sede consolare.».