Art. 5 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Le regioni  a  statuto  ordinario  fanno  fronte  alle  esigenze
finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento  con
le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard
del  Servizio  sanitario  nazionale  loro  attribuite  in   sede   di
ripartizione delle risorse stesse. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  fanno  fronte  alle   esigenze   finanziarie   derivanti
dall'applicazione  del  presente  regolamento  secondo  le  modalita'
indicate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 1,  comma  85,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  3. Per il primo anno  di  applicazione  del  presente  regolamento,
nelle more della ripartizione delle risorse destinate alla  copertura
del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale  e
del relativo sistema di compensazioni di cui all'articolo 2, comma 7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze  anticipa  la  cassa  sul
capitolo di spesa 4391 per assicurare la regolarizzazione dei  debiti
verso gli Stati esteri e l'effettuazione dei pagamenti  previsti  dal
presente regolamento. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 novembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Lorenzin, Ministro della salute 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 113 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, si veda nelle note alle premesse.