Art. 47 Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».
Note all'art. 47: - Si riporta l'art. 58 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta. 1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'art. 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.».