Art. 13 
 
 
               Programma definitivo per la protezione 
 
  1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti
dall'articolo 11 e di ogni altro parere o  informazione  che  ritenga
utile, delibera, nelle forme  ordinarie  del  procedimento  e  se  ne
ricorrono i presupposti,  il  programma  definitivo  di  applicazione
delle speciali misure di protezione. 
  2. Il  programma  definitivo  e'  accettato  e  sottoscritto  dagli
interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di  riferire
tempestivamente all'autorita' giudiziaria quanto  a  loro  conoscenza
sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su  tali
fatti a soggetti diversi dall'autorita' giudiziaria, dalle  forze  di
polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme  di  sicurezza
prescritte, di non rivelare o divulgare in  qualsiasi  modo  elementi
idonei a svelare la propria identita' o il luogo di residenza qualora
siano state applicate le misure di  tutela  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare  senza  autorizzazione
nei  luoghi  dai  quali  sono  stati  trasferiti  e,   comunque,   di
collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed  eleggono  il
proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale. 
  3. Il programma di protezione puo' essere modificato o revocato  in
ogni momento dalla commissione centrale,  d'ufficio  o  su  richiesta
dell'autorita' che ha formulato la  proposta  o  di  quella  preposta
all'attuazione delle misure  speciali  di  protezione,  in  relazione
all'attualita',  alla  concretezza  e  alla  gravita'  del  pericolo,
all'idoneita' delle misure adottate, alle esigenze degli interessati,
all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia  espressa
alle  misure,  al  rifiuto  di  accettare   l'offerta   di   adeguate
opportunita' di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede
entro venti giorni dalla richiesta, previa  acquisizione  dei  pareri
previsti dal comma 1 e,  in  ogni  caso,  dell'autorita'  giudiziaria
qualora essa  non  abbia  richiesto  la  modifica  o  la  revoca  del
programma, nonche', se ne ricorrono le  condizioni,  del  Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  4.  Ogni  sei  mesi  dall'inizio  dell'applicazione  del  programma
definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica. 
  5. La modifica o la revoca del  programma  definitivo  non  produce
effetto sull'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo  147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, come modificato, da  ultimo,  dall'articolo  24  della  presente
legge. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  147-bis  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come  modificato  dall'art.  24  della  legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 147-bis (Esame degli operatori  sotto  copertura,
          delle persone che collaborano  con  la  giustizia  e  degli
          imputati di reato connesso). - 1. L'esame  in  dibattimento
          delle persone ammesse, in base alla legge,  a  programmi  o
          misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
          svolge con le cautele necessarie alla tutela della  persona
          sottoposta  all'esame,  determinate,  d'ufficio  ovvero  su
          richiesta di parte o  dell'autorita'  che  ha  disposto  il
          programma o le misure di protezione,  dal  giudice  o,  nei
          casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
          di assise. 
              1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi  di  polizia  esteri,  degli  ausiliari  e  delle
          interposte persone, che abbiano operato in attivita'  sotto
          copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,
          n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le
          cautele necessarie alla tutela e  alla  riservatezza  della
          persona sottoposta all'esame e  con  modalita'  determinate
          dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni
          caso idonee a evitare che il volto  di  tali  soggetti  sia
          visibile. 
              2. Ove siano disponibili strumenti tecnici  idonei,  il
          giudice o il presidente, sentite le parti,  puo'  disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento  audiovisivo  che  assicuri   la   contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona sottoposta ad esame  si  trova.  In  tal  caso,  un
          ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in  udienza,
          designato  dal  giudice  o,  in  caso   di   urgenza,   dal
          presidente, e' presente nel luogo ove si trova  la  persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della osservanza delle disposizioni contenute nel  presente
          comma nonche' delle  cautele  adottate  per  assicurare  le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige  verbale
          a norma dell'art. 136 del codice. 
              3.  Salvo  che   il   giudice   ritenga   assolutamente
          necessaria la presenza della persona da esaminare,  l'esame
          si svolge a distanza  secondo  le  modalita'  previste  dal
          comma 2 nei seguenti casi: 
                a)  quando  l'esame  e'  disposto  nei  confronti  di
          persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
          dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15  gennaio  1991,
          n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  marzo
          1991, n. 82, e successive modificazioni,  o  alle  speciali
          misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5,
          del medesimo decreto-legge; 
              a-bis) quando  l'esame  o  altro  atto  istruttorio  e'
          disposto  nei  confronti  di  persone  ammesse   al   piano
          provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
          testimoni di giustizia; 
                b) quando nei confronti della persona  sottoposta  ad
          esame e' stato  emesso  il  decreto  di  cambiamento  delle
          generalita' di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  29
          marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere  all'esame,
          il giudice o il presidente si uniforma  a  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 6, del medesimo  decreto  legislativo  e
          dispone le cautele idonee ad evitare  che  il  volto  della
          persona sia visibile; 
                c) quando, nell'ambito di un processo per taluno  dei
          delitti previsti dall'art. 51,  comma  3-bis,  o  dall'art.
          407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,  devono  essere
          esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice  nei
          cui confronti si  procede  per  uno  dei  delitti  previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
          a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione  dei
          procedimenti; 
                c-bis) quando devono  essere  esaminati  ufficiali  o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
          persone, in ordine alle attivita' dai medesimi  svolte  nel
          corso delle operazioni sotto copertura di  cui  all'art.  9
          della  legge  16  marzo  2006,   n.   146,   e   successive
          modificazioni. In tali casi, il  giudice  o  il  presidente
          dispone le cautele idonee ad evitare che il volto  di  tali
          soggetti sia visibile. 
              4. Se la persona da esaminare deve essere assistita  da
          un  difensore  si  applicano   le   disposizioni   previste
          dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 
              5. Le modalita'  di  cui  al  comma  2  possono  essere
          altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame  della
          persona di cui e' stata  disposta  la  nuova  assunzione  a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparazione  della
          persona da sottoporre ad esame.».