Art. 23 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. E' testimone di giustizia ai sensi della  presente  legge  anche
colui che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  medesima,  e'
sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi
del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.