Art. 24 Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale 1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: «a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».
Note all'art. 24: - Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 13.