Art. 24 
 
 
Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di
                          procedura penale 
 
  1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: 
    «a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e'  disposto  nei
confronti di persone ammesse al  piano  provvisorio  o  al  programma
definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il testo modificato dalla  legge  qui  pubblicata
          dell'art.   147-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  vedi
          nelle note all'art. 13.