Art. 8 
 
 
             Durata delle speciali misure di protezione 
 
  1. La commissione centrale fissa il termine, non  superiore  a  sei
anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro  il  quale
si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualita' e  gravita'
del pericolo e sull'idoneita' delle misure adottate.  La  commissione
centrale effettua  le  verifiche  di  cui  al  periodo  precedente  e
assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione  oltre  il
termine di durata  di  cui  al  medesimo  periodo  quando  ne  faccia
motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta. 
  2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5  sono  mantenute  fino
alla cessazione  del  pericolo  attuale,  grave  e  concreto  e,  ove
possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine
delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e  gli
altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa  o  il
godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettera g) o lettera h).