Art. 9 
 
 
               Composizione della commissione centrale 
                         e della segreteria 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. La commissione centrale e' composta da  un  Sottosegretario
di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello  Stato,
da due magistrati e da cinque funzionari e  ufficiali.  I  componenti
della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello  Stato
sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato  specifiche
esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni  relative
alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono
addetti a uffici  che  svolgono  attivita'  di  investigazione  o  di
indagine  preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno
dei componenti,  designato  a  seguito  di  apposita  delibera  della
commissione, assume le funzioni  di  vicepresidente.  La  commissione
centrale, presieduta dal  vicepresidente,  opera  anche  in  caso  di
dimissioni o di decadenza del presidente»; 
    b)  al  comma  2-quater,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  segreteria  e  di
istruttoria, la commissione centrale  si  avvale  di  una  segreteria
costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e  di
mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   dal   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
commissione  centrale  stessa,  previo   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per le modifiche ai commi 2-bis e 2-quater  dell'art.
          10  del  citato  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.   8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,
          n. 82, vedi nelle note all'art. 7.